Tribunale di Salerno, ordinanza 9 agosto 2019

E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 co. 1 bis del d.lgs 142/2015, inserito dall’art. 13 co. 1 n. 2) del d.l. 113/2018 convertito in l. 132/2018, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 16 Costituzione, in quanto la definizione del giudizio cautelare dipende dall’applicazione della norma e risulta impossibile un’interpretazione costituzionalmente orientata della stessa.

iscrizione anagrafica – richiedenti asilo – art. 4 co. 1 bis d.lgs 142/2015 – inserito da art. 13 co. 1 n. 2) d.l.113/2018 convertito in l. 132 – rilevanza – non manifesta infondatezza – artt. 2,3 e 16 Cost. – contrasto – interpretazione costituzionalmente orientata – impossibile

Tribunale di Salerno, ordinanza 9 agosto 2019, rel Iannicelli, xxx (avv.ti Grimaldi e Carpinelli) c. Comune di Carpaccio Paestum