Tribunale di Torino, ordinanza 25 luglio 2021

Costituisce discriminazione la condotta tenuta dalla Regione Piemonte e per essa della sua Giunta Regionale, consistente nell’aver emanato la circolare n.81 del 14.11.2019 con la quale è previsto che i Comuni piemontesi debbano richiedere, ai soli cittadini extra UE, in sede di presentazione della domanda di accesso agli alloggi sociali e in emergenza abitativa, la produzione di certificazione attestante l’assenza di proprietà nello Stato di nazionalità nelle forme previste dell’art. 3 DPR 445/2000, con conseguente disparità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini stranieri; sicché la Regione è condannata ad ammettere al beneficio gli stranieri che stranieri che avevano gli altri requisiti per accedere al beneficio nonché pagare alla ricorrente, ai sensi dell’art.614bis c.p.c., euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell’adempimento dei predetti obblighi, a decorrere dal 30simo giorno successivo alla notifica della ordinanza.

Regione Piemonte – alloggi pubblici  e in emergenza abitativa – circolare n. 81 del 14.11.2019 – richiesta ai soli cittadini extra UE della certificazione attestante l’assenza di proprietà nello Stato di nazionalità nelle forme previste dell’art. 3 DPR 445/2000 – discriminazione – sussiste – condanna a pagare 100 euro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento dell’ordinanza

Tribunale di Torino, ordinanza del 25 luglio 2021, est. Vitrò, ASGI (avv. Guariso e Lavanna) c. Regione Piemonte (avv. Sciciot) e Comune di Torino (avv. Varaldi e Gianotti)