Tribunale di Torino, ordinanza 7 marzo 2023

Costituisce discriminazione la condotta tenuta dalla Regione Piemonte consistente nell’aver disposto con l’art. 8, comma 1, lettera a) del DPGR n. 2543/94, relativo all’accesso agli alloggi di edilizia agevolata, il requisito della residenza in Italia “da almeno cinque anni” e il requisito dell’avere una “attività lavorativa stabile” per i soli “cittadini extracomunitari”; e costituisce altresì discriminazione la condotta tenuta dalla Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale consistente nell’aver disposto con il Bando di Concorso per l’assegnazione di alloggi in Castellamonte dell’1.6.2022 il requisito della residenza in Italia “da almeno cinque anni” e il requisito dell’avere una “attività lavorativa stabile” per i soli “cittadini extracomunitari”, nonché “l’attribuzione di 8 punti aggiuntivi a chi abbia risieduto nel Comune di Castellamonte per almeno 10 anni”, sicché le Amministrazioni resistenti devono immediatamente modificare il DPGR e il Bando nonché pagare alla ricorrente, ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., la somma di € 100 per ogni giorno di ritardo nell’adempimento dei predetti obblighi di modifica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notifica della presente ordinanza nonché a pubblicare la decisione sui loro siti istituzionali e il solo dispositivo sul quotidiano “La Stampa”;

Regione Piemonte – 8, comma 1, lettera a) del DPGR n. 2543/94 – esecuzione dei programmi costruttivi di nuove costruzioni e di recupero in regime di edilizia agevolata e convenzionata – requisito della residenza quinquennale e dell’attività lavorativa richiesto ai soli “cittadini extracomunitari” – Bando di concorso alloggi pubblici Castellamonte – requisito della residenza quinquennale e dell’attività lavorativa stabile richiesto ai soli “cittadini extracomunitari” – attribuzione di 8 punti aggiuntivi a chi abbia risieduto nel Comune di Castellamonte per almeno 10 anni” – discriminazioni – sussistono – 614 bis c.p.c. – obbligo di pubblicazione dell’ordinanza

Tribunale di Torino, ordinanza del 7 marzo 2023, est. Alessandria, ASGI (avv. Guariso, Neri, Lavanna) c. Regione Piemonte e ATC del Piemonte Centrale