Tribunale di Torino, sentenza 14 luglio 2022

La revoca del reddito di cittadinanza per asserita mancanza del requisito di 10 anni di residenza, che non tenga conto dei periodi di residenza effettiva in Italia per almeno 10 anni all’atto della domanda (provabili, ad esempio, attraverso la copertura contributiva), è illegittima sicché il ricorrente nulla deve restituire all’INPS a titolo di restituzione degli importi percepiti ma, al contrario, ha diritto a percepire la misura per il periodo successivo alla revoca sino allo scadere dei 18 mesi previsti dalla legge.

reddito di cittadinanza – residenza effettiva – 10 anni – diritto – sussiste

Tribunale di Torino, sentenza del 14 luglio 2022, est. Salvatori, xxx (avv.ti Guariso, Neri e Lavanna) c. INPS