Tribunale di Trieste, ordinanza 30 aprile 2021

La condotta della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Trieste consistente nell’avere imposto ai cittadini extracomunitari con permesso di lungo periodo, di documentare l’insussistenza, per tutti i componenti del nucleo familiare, di un diritto di proprietà su alloggi nei paesi di origine e di provenienza, al fine di essere inseriti nella graduatoria per la concessione dei contributi regionali per i canoni di locazione costituisce discriminazione in quanto l’art. 29 co. 1 bis della L.R. 1/2016 è in contrasto con l’art. 11 della direttiva 109/2003 che tutela la parità di trattamento dei lungosoggiornanti nelle procedure di accesso all’alloggio e  tale requisito appare altresì illegittimo alla luce della sentenza n. 9/2021 della Corte Costituzionale sicché, oltre alla condanna al pagamento delle somme dovute a titolo di sostegno alla locazione, la Regione è tenuta a pubblicare la pronuncia sul sito istituzionale per la durata di 30 giorni.

Contributi pe il sostegno alla locazione – art. 29 co. 1 bis L.R. FVG 1/2016 – cittadini extra UE lungo soggiornanti –  insussistenza di un diritto di proprietà su alloggi nei Paesi di origine e provenienza – violazione art. 11 direttiva 109/2003 – contrasto con la sentenza 9/2021 della Corte Costituzionale  -discriminazione – sussiste – pubblicazione della pronuncia sul sito della Regione FVG

Tribunale di Trieste, ordinanza 30 aprile 2021, est. Santangelo, xxx (avv. Guariso e Bove) c. Regione FVG e Comune di Trieste