Tribunale di Udine, ordinanza 8 febbraio 2023

Sono non manifestamente infondate sia la questione di costituzionalità dell’art. 29, comma 1bis L.R. Friuli VG n.1/2016 nella parte in cui, prevedendo una diversa modalità di attestazione del requisito della impossidenza di immobili all’estero per italiani e stranieri,  ostacola l’accesso di questi ultimi al contributo per il sostegno alle locazioni ; sia la questione di costituzionalità  del comma 1, lettera d) del medesimo art. 29 nella parte in cui, tra i requisiti minimi per l’accesso al sostegno alle locazioni,  indica il non essere proprietari di altri alloggi né in Italia, né all’estero; tali questioni devono altresì ritenersi rilevanti anche se il beneficio può essere comunque contestualmente riconosciuto ai ricorrenti in qualità di titolari del permesso di lungo periodo – e quindi tutelati dalla direttiva 2003/109 mediante disapplicazione della norma regionale –  qualora gli stessi chiedano, nell’ambito del piano di rimozione delle discriminazioni accertate, l’ordine di modifica del Regolamento regionale applicativo nella parte in cui riproduce le disposizioni di legge.

Questione di legittimità costituzionale – art. 29 co. 1 bis L. R. FVG 1/2016 – sostegno alla locazione -impossidenza immobili all’estero per italiani e stranieri – art. 29 co. 1 lett. d) – titolari permesso di soggiorno per lungo soggiornanti – rilevanza – non manifesta infondatezza – sussiste

Tribunale di Udine, ordinanza 8 febbraio 2023, est.Vitulli, A.B e altri (avv. Benzoni, Bove, Guariso e Zappia) e ASGI (avv. Guariso e Zappia) c. Regione FVG (avv. Iuri e Croppo) e Comune di Udine (avv. Martinuzzi e Faggiani)