Tribunale di Genova, ordinanza 15 novembre 2017

Il bonus bebè di cui all’art. 1, comma 125, L. 190/2014 rientra tra le prestazioni di sicurezza sociale di cui all’art. 3 del regolamento CE 883/2004 e pertanto il cittadino extra UE titolare di un permesso unico lavoro ha diritto a tale beneficio in applicazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 12 della direttiva 2011/98 che richiama detto regolamento. Tale principio, che è chiaro, preciso e incondizionato deve essere applicato direttamente dalle pubbliche amministrazioni e la sua violazione costituisce discriminazione di cui il giudice può ordinare la rimozione attribuendo la prestazione.

bonus bebè – art. 1, comma 125, L. 190/2014 – prestazione di sicurezza sociale – art. 3,  regolamento 883/2004 – cittadino extra UE titolare di permesso unico lavoro – parità di trattamento – art. 12 direttiva 2011/98 – principio chiaro, preciso e incondizionato – diretta applicabilità – discriminazione – sussiste

Tribunale di Genova, 15.11.2017, Est. Bossi, XXX(Avv.ti Guariso e Neri ) c. INPS (Avv.to Mineo)