Tribunale di Mantova, ordinanza 24 maggio 2017

Il bonus bebè di cui all’art. 1 comma 125 L. 190/2014 rientra tra le prestazioni di sicurezza sociale di cui al regolamento 883/04 e pertanto trova applicazione il principio di parità di trattamento previsto dall’art. 12 della direttiva 2011/98  e l’esclusione dalla prestazione  di una  cittadina extra UE titolare  di un permesso di soggiorno che consente di lavorare costituisce una discriminazione.

Prestazioni sociali – art. 1 comma 125 L. 190/2014 – bonus bebè – prestazione di sicurezza sociale – regolamento 883/04 – applicabilità art. 12 direttiva 2011/98 –cittadini extra UE titolari di permesso di soggiorno CE per motivi di lavoro  – discriminazione– sussiste

Tribunale di Mantova, 24.5.2017, est. Gerola,  XXX (avv.ti Gauariso e Lavanna) c. INPS (avv.to Savona)