Tribunale di Milano, ordinanza 12 dicembre 2017

La circolare INPS n. 39 del 27.02.2017 – che, in difformità da quanto previsto dall’art. 1, comma 353, L. 232/2016, introduce per l’accesso degli stranieri al beneficio “premio alla nascita”, i medesimi requisiti previsti dall’art. 1 comma 125 L. 190/2014 per l’accesso al “bonus bebè” – costituisce un atto discriminatorio in quanto la norma di legge individua espressamente i presupposti fattuali per beneficiare della prestazione e non sussiste alcun potere in capo all’INPS di derogare ad una fonte di rango primario; detta condotta discriminatoria deve essere eliminata ordinando all’INPS di estendere il beneficio a tutte le madri regolarmente soggiornanti e di garantire adeguata comunicazione.

circolare INPS n. 39 del 27.02.2017 – premio alla nascita – art. 1, comma 353, L. 232/2016 – requisiti bonus bebè – art. 1 comma 125 L. 190/2014 – individuazione dei presupposti dalla legge – assenza del potere di deroga in capo all’INPS – discriminazione – sussiste – estensione del beneficio – diritto delle madri regolarmente soggiornanti

Tribunale di Milano, 12.12.2017, Est. Ravazzoni, APN, ASGI, Fondazione Piccini (Avv.ti Guariso e Neri) c. INPS (Avv.to Vivian)