Tribunale di Milano, ordinanza 6 novembre 2017

L’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all’art. 65 L. 448/1998 rientra tra le prestazioni di sicurezza sociale di cui all’art. 3 del regolamento CE 883/04 e pertanto il cittadino extra UE titolare di un permesso unico lavoro ha diritto a tale beneficio in applicazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 12 della direttiva 2011/98 che richiama detto regolamento. Tale principio, che è chiaro, preciso e incondizionato deve essere applicato direttamente dalle pubbliche amministrazioni e la sua violazione costituisce discriminazione di cui il giudice può ordinare la rimozione attribuendo la prestazione.

Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori – art. 65, L. 448/1998 – prestazione di sicurezza sociale – art. 3, regolamento CE 883/04 – cittadino extra UE titolare di un permesso unico lavoro – principio di parità di trattamento – art. 12, direttiva 2011/98 – principio chiaro, preciso e incondizionato – diretta applicabilità – discriminazione – sussistenza

Tribunale di Milano, 06.11.2017, Est. De Carlo, XXX (Avv.ti Guariso, Neri e Rizzi) c. INPS