Tribunale di Milano, sentenza 18 maggio 2017

Sussiste l’aggravante della commissione del fatto con finalità di discriminazione etnica e razziale, di cui al comma 1 dell’art. 3 L. 205/93, qualora il delitto di diffamazione di cui all’art 595 c.p. venga commesso tramite l’utilizzo di frasi dotate di chiara valenza discriminatoria in quanto espressive dell’ idea della superiorità della razza bianca e dell’inferiorità della cultura del paese d’origine della persona offesa e qualora tali frasi, indipendentemente dall’intenzionalità dell’agente, siano indicative di un pregiudizio fondato esclusivamente sull’appartenenza etnica. (nel caso di specie, nel corso di un’intervista radiofonica, il soggetto in questione si era riferito alla persona offesa   richiamando le sue presunte “tradizioni tribali” e affermando che “gli africani, a differenza degli austriaci e dei tedeschi […], non vanno bene per svolgere lavori intellettuali”; fanno bene a “tirare calci a un pallone come fa Balotelli” e così via) 

Delitto di diffamazione – art. 595 c.p. –  aggravante della finalità di discriminazione etnica e razziale – comma 1, art. 3 L.205/93 – espressioni basate sulla inferiorità culturale di una “razza” – applicabilità – fattispecie

Sent. Tribunale di Milano, 18.5.2017, Borghezio c. Kyenge