Tribunale Ordinario di Roma, decreto del 7 aprile 2020, n. 17275

La decisione di esimersi dal ricevere/formalizzare la domanda di asilo per il solo fatto che la Commissione Territoriale di riferimento ha sospeso temporaneamente le audizioni non appare condivisibile laddove la mancata/ritardata formalizzazione impedisce per oltre un mese al nucleo familiare di accedere al sistema di accoglienza di cui alla legge n. 142/2015, in presenza di tre figli minori. Sussistendo il periculum in mora richiesto dall’art. 700 c.p.c, il Tribunale ordinario di Roma ordina alla questura di formalizzare entro 6 giorni dalla pubblicazione del provvedimento la richiesta di protezione internazionale.


Tribunale Ordinario di Roma, decreto del 7 aprile 2020, n. 17275