Tribunale di Palermo, ordinanza 5 giugno 2017

   Il cittadino extra UE titolare  di “permesso unico lavoro” ha diritto– in applicazione del principio di parità di trattamento previsto dall’art. 12 della direttiva 2011/98 – di beneficiare dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, L. 335/95;  l’art. 80 comma 19 della L. (finanziaria) n.388/2000, che prevede il requisito del permesso di lungosoggiorno,  deve essere disapplicato poiché in contrasto con la predetta direttiva 98.  

Assegno sociale– art. 3, comma 6, L. 335/95 – cittadino extra UE titolare di “permesso unico lavoro”– parità di trattamento ex art. 12 direttiva 2011/98 – diritto al pagamento – sussiste –  requisito del permesso di lungo periodo – art. 80 comma 19 L. (finanziaria) n. 388/2000 –  contrasto con la predetta direttiva 98 – disapplicazione

Tribunale di Palermo, 5.6.2017, est. Adelfio, XXX (avv. Papa) c. INPS (avv. Rizzo)