Tribunale di Palermo, sez. I civ., ordinanza 1.3.2017

Un cittadino senegalese sbarcato sulle coste siciliane con altri 931 migranti è stato oggetto di decreto di respingimento differito ad opera del Questore di Trapani. Tale provvedimento non avrebbe potuto essere emanato se l’interessato avesse presentato tempestiva domanda di protezione internazionale, giusto il disposto dell’art. 10, co. 4, TUI. Sennonchè il ricorrente ha riferito di non avere ricevuto alcuna informazione in merito dalle autorità italiane, né la P.A. ha dimostrato il contrario, sicché si configura la violazione dell’art. 8 della Direttiva 2013/32/UE, ora trasposto nel D.Lgs. 142/2015 all’art. 10 bis. Il giudice, richiamata la giurisprudenza della CorteEDU (Hirsi Jamaa c. Italia) e della Cassazione (ord. 25.3.2015, n. 5926), dichiara l’illegittimità del decreto opposto.

Respingimento differito corredato da ordine questorile di allontanamento – impugnazione al tribunale ordinario – sussistenza della giurisdizione ordinaria e della competenza del tribunale – lamentata violazione del diritto di essere informati sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale – omessa dimostrazione della PA di avere provveduto all’obbligo di informazione – illegittimità del respingimento

Tribunale di Palermo, sez. I civ., ordinanza 1.3.2017, est. Aiello, XXX (avv. Papa) c. Ministero dell’interno e Questore di Trapani