Tribunale di Pavia, sentenza 13 settembre 2017

Ai fini della certificazione dei redditi prodotti nel paese d’origine, necessaria per il riconoscimento della pensione di invalidità di cui all’art. 12 L. 118/71, il cittadino straniero che appartenga a uno Stato non compreso nell’elenco di cui al DM 12.5.2003, è abilitato a autocertificare i redditi diversi da quelli pensionistici; quanto ai redditi pensionistici percepiti all’estero è onere dell’INPS, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 12.5.2003, identificare gli organismi che provvedono all’erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali; in mancanza di tale identificazione, l’INPS non può subordinare il riconoscimento della pensione di invalidità alla presentazione di documenti diversi dalla autocertificazione resa dall’interessato.

 

Pensione di invalidità – art. 12 L. 118/71 – cittadino straniero – autocertificazione dei redditi prodotti all’estero – diniego della prestazione – art. 3 D.M 12.5.2003 – illegittimità – condizione

Tribunale di Pavia, 13.9.2017, est. Ferrari, XXX (Avv.ti Balestro e Guariso) c. INPS (Avv.to Demaestri)