Tribunale di Perugia, sentenza del 25 maggio 2016

Costituisce discriminazione ai sensi dell’art 44 TU immigrazione l’esclusione delle madri prive del permesso di soggiorno di lungo periodo dall’accesso al beneficio dell’assegno di maternità di base di cui all’art. 74 Dlgs 151/01, il quale rientra tra le prestazioni sociali di cui all’art 442 cpc, determinando così la competenza del giudice del lavoro a decidere sulla materia. Pertanto, in forza della violazione del divieto di discriminazione e dell’art 65 dell’accordo euromeditteraneo 1996, il diniego di tale assegno – da parte del Comune – alle donne straniere con permesso di soggiorno ordinario deve essere qualificato come discriminazione. Il giudice può ordinare la disapplicazione dell’art 74 e la ricorrente ha diritto a percepire il beneficio richiesto.

Assegno di maternità ex art. 74 Dlgs 151/01 – Competenza giudice del lavoro – art 442 cpc – Diritto della madre straniera priva di permesso di lungo periodo – Sussiste – Disapplicazione art 74 – divieto di discriminazione ex art 44 TU Immigrazione – art 65 accordo euromeditteraneo 1996 – Diniego dell’assegno da parte del Comune – Discriminazione – Sussiste

Tribunale di Perugia, est. Gambucci, sentenza del 25 maggio 2016, XXX (avv.ta Randellini) c. INPS (avv.ra INPS) e Comune di Castiglione del Lago (contumace)