Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, sentenza del 20 dicembre 2019, n. 117

Va doverosamente iscritto anche il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza tra i casi di ipotesi di documenti di soggiorno, richiamati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 149/2019, che, pur non essendo convertibili in permessi abilitanti al lavoro, consentono comunque lo svolgimento di attività lavorativa per tutta la loro durata.

In base alla ratio della legge n. 379 del 2000 e alla luce della Costituzione, la lesione risentita dal ricorrente, al quale le stesse amministrazioni locali inizialmente avevano consentito di svolgere attività lavorativa, assume i caratteri dell’ingiustizia e, unitamente all’indiscusso nesso di causalità tra le determinazioni finali e il danno risentito, oltre alla colpevolezza riconosciuta nell’inopinata interruzione, determina il diritto a ottenere il risarcimento chiesto con il ricorso.


La sentenza

Si veda anche la sentenza della Corte Costituzionale