Tribunale di Roma, sentenza del 17 febbraio 2017

Una titolare dello status di rifugiato inoccupata ha diritto all’esenzione del pagamento del ticket sanitario previsto per i soggetti privi di occupazione e di reddito in quanto l’art. 19 comma 7 d.lgs 150/2015 equipara, ai fini del riconoscimento delle prestazioni di carattere sociale, i soggetti disoccupati a quelli inoccupati.

Titolari dello status di rifugiato inoccupati– mancato riconoscimento dell’esenzione dal pagamento del ticket sanitario previsto per i soggetti privi di occupazione e di reddito – art. 19 comma 7 d.lgs 150/2015 – equiparazione disoccupati/inoccupati – diritto all’esenzione – sussistenza

Tribunale di Roma, sentenza del 17 febbraio 2017, est. Pagliarini, XXX ( avv.to Fachile) c. ASL Roma 1 (avv.ti Di Gregorio e Mollo)