Tribunale di Roma, sentenza 5032/2016 del 10 marzo 2016

È infondata la domanda di accertamento della cittadinanza italiana del figlio di madre cittadina che abbia volontariamente rinunciato alla cittadinanza italiana.

Se è vero infatti che la madre non ha perso la cittadinanza in seguito al matrimonio, essendo la disposizione che tale effetto prevedere dichiarata incostituzionale, la perdita della cittadinanza è stata determinata da fattispecie diversa, data dal volontario acquisto di cittadinanza diversa cui la legge italiana del tempo ricollegava la perdita della cittadinanza italiana, con disposizione che non è stata dichiarata incostituzionale.

La cittadinanza riacquistata in base alla dichiarazione effettuata ai sensi della norma di cui all’art. 17 della legge n. 91/92, che in armonia con una diversa sensibilità dei tempi ha abbandonato lo sfavore per la plurima cittadinanza ed ha conferito maggiore rilevanza alla volontà del soggetto, non può automaticamente comunicarsi dalla madre al figlio, posto che all’epoca della sua nascita e fino alla maggiore età di esso (v. art. 14 l. cit.), la madre era ancora solamente cittadina straniera e non è previsto che l’acquisto della cittadinanza in base all’art. 17 cit. abbia efficacia retroattiva.

cittadinanza jure sanguinis –  trasmissione della cittadinanza italiana per nascita – incostituzionalità L. 555/1912 – perdita della cittadinanza per scelta volontaria e non per matrimonio – non applicabilità dell’ art 17 della legge 91/92 – irretroattività

Tribunale Civile di Roma, sentenza del 10.03.2016, n. 5032, est. Albano, XXX (avv. Vercellino) c. Ministero dell’Interno