Non costituisce discriminazione il diniego del beneficio dell’assegno sociale di cui all’art. 3 l. n. 335 del 1995 alla cittadina extra UE la quale, ancorché residente in Italia da oltre 10 anni, non è in possesso della carta di soggiorno ma solo del permesso unico di lavoro per motivi famigliari. Dal momento che l’art 12 2011/98 ammette che gli Stati membri deroghino al principio di parità di trattamento in determinati casi, non è irragionevole che il legislatore subordini la concessione della prestazione assistenziale al riconoscimento in capo allo straniero del diritto alla permanenza a tempo indeterminato sul territorio dello Stato italiano, il quale a sua volta dipende (anche) dalla sussistenza di un requisito di minima capacità di sostentamento della famiglia.
Prestazioni sociali – art 3 L 335/1995 – assegno sociale – radicamento sul territorio – residenza decennale – permesso di lungosoggiorno – requisito di minima capacità di sostentamento – discriminazione – non sussiste