Cittadinanza: discriminatorio imporre il giuramento di fedeltà al cittadino straniero disabile

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Con la sentenza del 7 dicembre 2017, n. 258, la Corte costituzionale n. 258 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 10 della legge n. 91/1992, sulla cittadinanza.

“L’esonero dal giuramento deve operare a prescindere dal “tipo” di incapacità giuridicamente rilevante. Ciò che rileva è l’impossibilità materiale di compiere l’atto in ragione di una grave patologia”, afferma la Corte.

La Corte, in un comunicato pubblicato il 7 dicembre 2017,  ha affermato che l’imposizione allo straniero disabile del giuramento di fedeltà alla Repubblica come condizione per acquisire la cittadinanza rappresenta una forma di ‘discriminazione’ e di ‘emarginazione sociale’, che ostacola il processo di inserimento del disabile nella società e nella comunità politica italiana.

Il comunicato stampa della Corte costituzionale

L’imposizione allo straniero disabile del giuramento di fedeltà alla Repubblica come condizione per acquisire la cittadinanza rappresenta una forma di “discriminazione” e di “emarginazione sociale” che ostacola il processo di inserimento del disabile nella società e nella comunità politica italiana. Tale ostacolo dev’essere rimosso dalla Repubblica, ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, della Costituzione, per proteggere l’inviolabilità dei diritti fondamentali spettanti anche agli stranieri. Pertanto, le norme vigenti sulla cittadinanza sono incostituzionali là dove non esonerano dal giuramento il disabile incapace di soddisfare tale adempimento in ragione di una grave e accertata condizione di disabilità.

È quanto ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 258 depositata oggi (relatore Augusto Barbera), dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 10 della legge n. 91/1992, sulla cittadinanza. Si tratta di un ulteriore passo della giurisprudenza costituzionale verso l’estensione agli stranieri dei diritti fondamentali spettanti ai cittadini.

La questione è stata posta dal giudice tutelare del tribunale di Modena, chiamato a decidere sulla richiesta di un amministratore di sostegno, padre di un’aspirante cittadina italiana, di autorizzare la trascrizione del decreto concessivo della cittadinanza in favore della figlia, pur senza il prescritto giuramento di adesione ai valori costituzionali. La figlia, infatti, non era in condizione di prestarlo in quanto affetta da grave patologia psichica. Il giudice, rilevando l’impossibilità di esonerare dal giuramento la straniera disabile proprio a causa delle norme vigenti, ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle stesse. E la Corte ha accolto la sua richiesta.

La sentenza ricorda che il quadro normativo in materia di disabilità (legge n. 104 del 5 febbraio 1992) è volto non solo a prestare assistenza ma anche a favorire l’integrazione sociale del disabile. In sostanza, le condizioni invalidanti sono ostacoli che la Repubblica ha il compito di rimuovere per consentire la “massima autonomia possibile” del disabile e il pieno esercizio dei diritti fondamentali. La condizione giuridica del disabile attiene ai “motivi ispiratori del disegno costituzionale” (sentenze n. 275 del 2016 e n. 215 del 1987), che esigono, dai pubblici poteri, un compito promozionale in vista del processo di inserimento nella società (sentenza n. 80 del 2010)”.

Ebbene, secondo la Corte “questo inserimento, quando siano soddisfatte le altre condizioni previste dalla legge che regola l’acquisizione della cittadinanza, è evidentemente impedito dall’imposizione normativa del giuramento alla persona che, in ragione di patologie psichiche di particolari gravità, sia incapace di prestarlo”. Perciò la sua imposizione può provocare una “forma di emarginazione sociale” che esclude “irragionevolmente” il portatore di gravi disabilità dal godimento della cittadinanza, “intesa quale condizione generale di appartenenza alla comunità nazionale.

Può inoltre determinare – aggiunge la Corte – un’ulteriore e possibile forma di emarginazione, anche rispetto ad altri familiari che abbiano conseguito la cittadinanza”. Di qui la dichiarazione di incostituzionalità e la precisazione che “l’esonero dal giuramento deve operare a prescindere dal “tipo” di incapacità giuridicamente rilevante. Ciò che rileva è l’impossibilità materiale di compiere l’atto in ragione di una grave patologia”.

 

Foto: Andrea Di Marzo (Flickr – CC BY-SA 2.0)

 

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