Tribunale di Verona : rilascio della carta di soggiorno anche nelle unioni civili con i cittadini europei

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L’art. 3 della Direttiva 2004/38 estende il diritto all’unità familiare al di là dei familiari ‘classici’ (coniugi, figli e genitori a carico) per tenere conto anche di legami familiari diversi (come, ad esempio, quelli derivanti da unioni civili registrate).

In particolare, l’art. 3, comma 2, lett. b) prevede che gli Stati dell’Unione europea (UE) debbano agevolare l’ingresso e il soggiorno anche del convivente con cui il cittadino europeo abbia una relazione stabile e debitamente documentata. In conformità a questa disposizione e alla norma italiana di attuazione, un ragazzo brasiliano che aveva contratto un’unione civile registrata in Germania, dove questa forma di unione è consentita, con un ragazzo italiano ha chiesto il rilascio della carta di soggiorno in Italia. La Questura di Verona aveva rigettato l’istanza, poiché l’unione civile registrata non equivaleva a un matrimonio.
Con l’ordinanza del 5 dicembre 2014, il Tribunale di Verona ha affermato che:
1) la Direttiva 2004/38 sulla libera circolazione e il soggiorno dei cittadini dell’UE e dei loro familiari prevede l’obbligo degli Stati membri di “agevolare” l’ingresso del partner con cui il cittadino dell’UE abbia una relazione stabile debitamente attestata;
2) benché gli Stati membri godano di ampia discrezionalità nell’attuazione di tale norma, essi devono comunque assicurarsi che la propria legislazione preveda criteri che siano conformi al significato comune del termine “agevolare”;
3) l’Italia ha attuato tale disposizione dell’UE, prevedendo che l’ingresso sia agevolato quando la relazione sia stabile e sia attestata da documentazione ufficiale;
4) qualora queste due condizioni sussistano, il mancato rilascio della carta di soggiorno priva di ogni significato l’espressione “agevola” contenuta nella normativa europea e in quella italiana;
5) le Questure devono, pertanto, esaminare approfonditamente la situazione e la storia di ogni coppia (e, conseguentemente, permettere loro di documentare la loro relazione) prima di negare il rilascio della carta di soggiorno per il familiare del cittadino europeo;
6) non è necessaria la convivenza per richiedere e ottenere questo titolo di soggiorno.
Sulla base di queste premesse, il Tribunale ha riconosciuto il diritto del ragazzo brasiliano alla carta di soggiorno quale familiare di cittadino dell’UE.

 

Ordinanza Tribunale Verona 5 dicembre 2014

Com. stampa CertiDiritti_ 13.12.14

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