Anche la Corte d’Appello di Torino riconosce l’assegno di natalità ai titolari di permesso unico lavoro

Si fa sempre più consolidata la giurisprudenza che riconosce la diretta applicabilità dell’art. 12 della direttiva 2011/98 con conseguente disapplicazione delle norme nazionali che escludono i titolari di permesso unico lavoro dal diritto a prestazioni di sicurezza sociale e in particolare dall’assegno di natalità di cui all’art. 1 comma 125 L. 190/2014.

 

Dopo le Corti di Appello di Milano e di Brescia, anche la Corte di Appello di Torino si conforma a tale orientamento rigettando l’Appello dell’INPS avverso l’ordinanza del Tribunale di Biella favorevole al richiedente. Preso atto dunque della consolidata giurisprudenza in materia si renderebbe necessaria l’attivazione di una procedura di infrazione in relazione alla violazione della direttiva 2011/98.

Pubblichiamo qui di seguito l’ordinanza del Tribunale di Biella, la sentenza del Tribunale d’Appello di Torino del 29 novembre 2017, nonché un elenco completo delle decisioni favorevoli che riteniamo possa essere di utilità agli avvocati che assistono i richiedenti. Il testo delle decisioni è comunque reperibile nella banca dati asgi.

 

La sentenza

Corte d’Appello di Torino, pres. Mariani, est. Visaggi, dispositivo 20.9.2017, XXX (Avv.ti Guariso, Neri e Lavanna) c. INPS (Avv.ti Sanguineti e Morreale)

ELENCO PRONUNCE prestazioni sociali