Ancora illegittime esclusioni nella assunzione di stranieri nelle aziende pubbliche: l’intervento di ASGI nel bresciano e a Venezia

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Le due società a capitale pubblico CIVITAS S.r.l. e AVM S.p.a., su invito di ASGI, hanno modificato i bandi per assunzioni e conferimenti di incarichi professionali eliminando qualsiasi requisito sulla base della cittadinanza .

CIVITAS S.r.l. è una società a capitale pubblico della Comunità Montana e dei 18 Comuni della Valle Trompia che si occupa di prevenzione e diritto alla salute. A inizio novembre ha emanato diversi bandi finalizzati al conferimento di incarichi professionali in ambito sanitario e all’assunzione di dipendenti a termine da assegnare all’attività di segretariato sociale comunale.

AVM S.p.a – Azienda Veneziana della Mobilità è una importante società a capitale pubblico del Comune di Venezia, titolare dei contratti di servizio per il Trasporto pubblico locale per il territorio comunale e della Città metropolitana. A inizio novembre ha emanato un bando per la formulazione di una graduatoria di apprendisti tecnici di manutenzione.

Entrambe le società hanno indicato, tra i requisiti generali di accesso alle posizioni poste a concorso, la cittadinanza italiana o, in alcuni casi, di uno Stato dell’Unione Europea.

Non appena venuta a conoscenza delle vicende,  ASGI è intervenuta con due diffide volte a ottenere il ripristino della legalità rispetto a clausole la cui assoluta illegittimità doveva essere di immediata evidenza per chiunque abbia una minima conoscenza delle norme: quanto al conferimento di incarichi professionali (CIVITAS) nessuna norma autorizza neppure la pubblica amministrazione ad apporre limiti sulla base della cittadinanza,  posto che le limitazioni all’accesso degli stranieri previste dall’art. 38 TU pubblico impiego, si applicano solo alla costituzione di rapporti di lavoro subordinato e non al conferimento di incarichi professionali, per i quali vige soltanto il generale principio di parità di trattamento di cui all’art. 2 TU immigrazione (in questo senso si  veda l’ordinanza del Tribunale di Torino  – vicenda ASL Napoli) ;  quanto invece ai rapporti di lavoro dipendente, le predette limitazioni si applicano solo alla pubblica amministrazione in senso stretto come definita dall’art. 1 dlgs 165/01 e non alle società a partecipazione pubblica che, nell’effettuare le assunzioni, devono attenersi alle regole vigenti per qualsiasi datore di lavoro e non possono quindi apporre nessun limite in base alla cittadinanza o al titolo di soggiorno (si veda l’ordinanza del Tribunale di Torino – vicenda ASTER Genova).

Infine è da notare che, anche indipendentemente da quanto sopra, nessuna norma consente, neppure alla pubblica amministrazione, di prevedere posti per “italiani e cittadini dell’Unione” (se sono ammessi  i cittadini dell’Unione sono ammesse anche le altre categorie di cui all’art. 38 Dlgs 165/01) sicchè i bandi in questione erano frutto di pura fantasia giuridica, priva di qualsiasi base normativa.

Ricevute le diffide di ASGI – inviate l’8 e il 9 novembre scorsi –  entrambe le società hanno dato riscontro positivo, provvedendo a modificare i bandi contestati,  rimuovendo le clausole discriminatorie e prorogando il termine per la presentazione delle domande.

Resta da domandarsi se errori cosi clamorosi e così gravi – che mettono a repentaglio diritti fondamentali delle persone, come quello di accedere in condizione di parità a un posto di lavoro- sono dovute alla superficialità di qualche funzionario o a una scelta politica perseguita nella speranza  di far passare la violazione sotto silenzio.


Il bando AVM modificato

I bandi CIVITAS modificati


 

 

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