Assegno di maternità a cittadina di Paese terzo: la sostanza conta più della forma!

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Con sentenza del giorno 8 gennaio 2015, il Tribunale di Firenze ha riconosciuto il diritto all’assegno di maternità ex art. 74 D.lgs. 151/2001 ad una cittadina extracomunitaria, la cui figlia e il cui convivente more uxorio (e padre della minore) sono cittadini italiani, benché la richiedente fosse titolare solo del permesso di soggiorno biennale per motivi familiari e non della carta di soggiorno.

Il giudice di merito chiarisce che il diritto alla prestazione assistenziale deriva dal particolare status soggettivo della ricorrente, ossia essere ascendente di una minore italiana. L’art. 23 del D.lgs n.30/2007, che attua la direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, prevede l’applicazione delle disposizioni in esso previsto, ove più favorevoli, anche ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana. Secondo l’interpretazione letterale dell’art. 23 D.lgs n. 30/2007 il trattamento dei familiari extracomunitari dei cittadini italiani deve essere equiparato a quello dei familiari dei cittadini comunitari con riguardo “a tutte le disposizioni del decreto legislativo, e non solo con riferimento alla materia del soggiorno e della circolazione dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari. Non è dubitabile che la materia cui attiene la prestazione richiesta rientri nel campo di applicazione del Trattato di cui all’art.19, comma 2 citato (essendo ricompresa nelle politiche sociali di cui all’art. 153 versione consolidata del Trattato TUE e TFUE).” Il Tribunale ribadisce, infine, che è sufficiente la titolarità del diritto di soggiorno, “nel senso di possesso dei requisiti per il suo riconoscimento”, ai sensi dell’art. 19 comma 2 e 4 del già citato D.lgs. del 2007.

Analogamente il Tribunale di Bergamo aveva riconosciuto il diritto all’assegno di maternità a una cittadina non comunitaria coniuge di un cittadino comunitario, anche se la stessa non era titolare di carta di soggiorno. Secondo il Tribunale ciò che rileva è che sussistano le condizioni per il titolo di soggiorno richiesto dalla norma, anche se il titolo stesso non è stato richiesto o rilasciato. Bisogna, cioè, avere riguardo non al provvedimento formale, ma alla condizione sostanziale della persona.

Il link alla sentenza del Tribunale di Firenze:

sentenza n 2_2015 Tribunale di Firenze

 

Il link all’ordinanza del Tribunale di Bergamo:

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2014/aprile/asgi-trib-bg-maternita%27.html

 

 

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