Di Alberto Guariso
Il giudice del lavoro e della assistenza del Tribunale di Milano, con ordinanza del 20 maggio 2014, ha dichiarato discriminatoria la circolare INPS n.4 del 15.1.2014 “nella parte in cui afferma che il diritto all’assegno… decorre solo dal 1.7.2013 e dispone che i comuni emettano provvedimenti di accoglimento delle domande limitatamente al secondo semestre” ordinando all’INPS di cessare immediatamente la discriminazione.
In precedenza già due tribunali erano intervenuti sulla specifica questione del primo semestre 2013: Trib. Bergamo, ord. 30.03.2014 e Trib. Venezia, ord. 29.04.2014 .
Assolutamente non condivisibile invece la seconda parte della pronuncia che – riferendosi alla singola domanda di un cittadino marocchino che chiedeva di ordinare al Comune la trasmissione dei dati all’INPS – interviene sulla questione dei termini a disposizione dei Comuni per detta trasmissione.
La norma rilevante in materia è l’art. 20 DM 452/2000 che così recita: “L’INPS provvede al pagamento dell’assegno con cadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati trasmessi dai Comuni almeno 45 giorni dalla scadenza del semestre”.
Secondo il Giudice l’espressione “semestre posticipato” utilizzata dalla norma si riferisce non – come invece risulta letteralmente e logicamente – al pagamento (che avviene per il totale maturato nel semestre, solo allorché il semestre stesso è spirato) ma all’obbligo di trasmissione, sicché – ad esempio – per la comunicazione delle domande presentate nel secondo semestre, il Comune avrebbe a disposizione tutto il semestre successivo, detratti solo 45 giorni.
L’esito di questa interpretazione è che una domanda presentata il 1 luglio 2013 potrebbe legittimamente restare giacente presso il Comune fino al 15 maggio 2014 senza che quest’ultimo debba decidere se trasmetterla o meno (e fino a tale decisione, secondo il Giudice, il ricorrente non avrebbe “interesse ad agire”): il che, per una prestazione assistenziale volta a sopperire il bisogno di famiglie povere, è davvero del tutto irrazionale.
In realtà la corretta interpretazione (alla quale tra l’altro tutti i Comuni si sono sempre attenuti) è che il Comune deve trasmettere le domande all’INPS 45 giorni prima della scadenza del semestre nel quale le domande vengono presentate.
Se poi, come avvenuto nel caso esaminato dal Giudice, la domanda è presentata dopo il 15 novembre (o dopo il 15 maggio) i 45 giorni decorreranno dalla data della domanda, ma non certo dal semestre “posticipato”.
Le associazioni ricorrenti interporranno appello sul punto, ma va segnalato che trattasi di questione che ha ormai perso qualsiasi rilevanza giacché, essendo spirata anche la data del 15.5.2014, non vi è dubbio che attualmente tutti gli interessati possono (se ancora ce ne sarà bisogno dopo la pronuncia “generale” del Tribunale milanese) agire in giudizio per ottenere l’intera annualità.