Assegno sociale: sanzionati illegittimamente i cittadini extra UE che si allontanano dall’Italia per più di 29 giorni

Tipologia del contenuto:Notizie

La Guardia di finanza sta operando verifiche a tappeto (in particolare presso alcuni aereoporti, nell’area delle partenze) sui beneficiari di Assegno sociale di tre nazionalità: Marocco, Albania e Ucraina e revoca la misura a coloro che hanno lasciato l’Italia per più di 29 giorni consecutivi.

Questa attività di controllo della Guardia di finanza avrebbe il fine di verificare l’effettiva dimora sul territorio nazionale dei beneficiari di Assegno sociale. La stessa autorità ammette, nel verbale di contestazione, che i controlli avvengono prevalentemente nei confronti delle tre nazionalità sopracitate.

La regola per cui vi sarebbe interruzione automatica del diritto a percepire l’assegno sociale decorsi 29 giorni non è tuttavia prevista da alcune fonte normativa ma è semplicemente riportata nel messaggio INPS n. 3239 del 4/8/2017.

La Corte di Cassazione ha chiarito che le revoche basate su questa disposizione sono illegittime: “La tesi dell’Inps secondo cui l’allontanamento anche solo temporaneo farebbe venir meno il diritto alla prestazione per il principio della “inesportabilità” delle prestazioni assistenziali introdurrebbe un limite al diritto non previsto dalla legge e discriminatorio in ragione della oggettiva diversità della posizione dello straniero extracomunitario rispetto al cittadino italiano. Ne consegue che non essendo in discussione la residenza, ma venendo in rilievo solo un mero allontanamento temporaneo, sussiste il diritto della assistita alla prestazione anche per il periodo in cui si è volontariamente allontanata dal luogo di dimora abituale”. (Cass. civ. sez. lav., n. 17397 del 29/8/2016).

Il problema non è purtroppo nuovo: già in passato Il Tribunale di Brescia e il Tribunale di Arezzo avevano affrontato la questione della sospensione dell’assegno sociale e della conseguente pretesa di restituzione da parte dell’INPS  di quanto percepito per gli stranieri che rientrano temporaneamente in patria.

Entrambe le decisioni  erano giunte alla medesima conclusione: rientri temporanei non giustificano né la sospensione, né la pretesa di restituzione se il centro di interessi e la residenza anagrafica rimangono in Italia.

ASGI invita le persone che ricevono revoche per questi motivi ad impugnare i verbali di contestazione in quanto si tratta di una prassi dell’INPS non confortata da nessuna disposizione di legge.

Esempio di verbale di contestazione della guardia di finanza

Tipologia del contenuto:Notizie