Bandi discriminatori: ASGI corregge l’azione amministrativa

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Ancora una volta la pubblica amministrazione (e una società privata a partecipazione pubblica) si sono distinte per aver emanato bandi discriminatori nei confronti dei cittadini extra UE in materia di accesso al lavoro: grazie all’intervento di ASGI i requisiti illegittimi sono stati corretti.

I bandi “incriminati” erano due: 1. Università Roma Tre (pubblica amministrazione)  2. Arezzo Multiservizi (società privata a partecipazione pubblica)

La discriminazione contenuta nell’Avviso pubblico dell’Università Roma Tre, Dipartimento di Scienze della Formazione concernente n. 12 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, era davvero paradossale poiché riguardava l’esclusione dei cittadini extra UE per un’attività di supporto alla popolazione migrante, attività da svolgersi in coordinamento con le associazioni di migranti a Roma e i centri di accoglienza.

Tra i requisiti per accedere a tale bando vi era infatti “la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;” L’ASGI è intervenuta con lettera sottolineando che tale restrizione non teneva conto “In primo luogo delle categorie di cui all’art. 38 Dlgs 165/01 (che nel caso andrebbero comunque indicate espressamente per obbligo di trasparenza nei confronti del pubblico) in materia di assunzione nel pubblico impiego. In ogni caso l’incarico in oggetto non rientra nemmeno nei casi di cui all’art. 38 d.lgs. 165/2001 poiché il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è a tutti gli effetti assimilabile ai rapporti di lavoro autonomo, per i quali nessuna norma consente di apporre limitazioni in base alla cittadinanza, sicché vale il principio generale di parità di trattamento tra italiani e stranieri di cui all’art.2, comma 2 TU immigrazione”

Il giorno successivo all’invio della diffida, l’Università aveva già provveduto a correggere il requisito discriminatorio e a riaprire i termini dell’Avviso.

Il secondo bando invece è della Società Arezzo multiservizi (società partecipata) che, analogamente alla vicenda della società ASTER di Genova, ha indetto un avviso di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di una figura professionale alla quale affidare l’incarico di Responsabile Tecnico della Società prevedendo, tra i requisiti di ammissione, solo la “Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria come previsto dall’art. 38 c. 3-bis del d.lgs. n. 165/2001;”

I cittadini extra UE con permesso di soggiorno che consente di lavorare sono stati pertanto esclusi dal bando, esclusione che era già stata dichiarata discriminatoria dal Tribunale di Torino nella vicenda ASTER (Azienda Servizi Territoriali Genova SpA).

In tale occasione il giudice torinese aveva infatti dichiarato che le società a partecipazione pubblica non rientrano nella pubblica amministrazione e pertanto le assunzioni alle loro dipendenze non sono soggette ai limiti di cui all’art. 38 del D.lgs 165/2001.

A seguito della lettera di ASGI, la società multiservizi ha rettificato l’Avviso includendo anche i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno che consente di lavorare  e prorogando i termini per la presentazione della domanda.

In entrambi i casi l’azione di moral suasion del servizio antidiscriminazione dell’ASGI è riuscita a correggere gli errori della PA da un lato e di una società partecipata dall’altro, evitando un inutile contenzioso che avrebbe sicuramente rischiato di allungare eccessivamente i tempi e di far perdere importanti possibilità di accesso al lavoro per i cittadini extra UE.

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