Bonus asili nido: Il Tribunale di Milano mette fine alla discriminazione degli stranieri

Argomenti:asili nido
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Con ordinanza del 10 novembre u.s. il Tribunale di Milano ha dichiarato illegittima e discriminatoria l’esclusione dal “bonus asili nido” degli stranieri privi del permesso di lungo periodo e ha ordinato all’INPS e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di consentire l’accesso alla prestazione a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti.

Il bonus asili nido rappresenta l’ennesima prestazione che veniva riservata, per quanto riguarda i cittadini extra UE, ai soli titolari di permesso di lungo periodo.

La prestazione è stata istituita  dalla Legge di Bilancio del 2016  (L.  232/2016, art. 1 comma 355) e consiste nel rimborso delle rette pagate per la frequenza di un asilo nido pubblico o privato. Nel caso di bimbi disabili, affetti da patologie incompatibili con la frequenza del nido, la prestazione consiste invece nella mera erogazione della somma, al fine di coprire le spese di assistenza del bimbo presso l’abitazione.

La legge istitutiva non inseriva nessuna limitazione in base alla nazionalità o al titolo di soggiorno.

Interventi normativi

Nel 2017 è però intervenuto un DPCM (pubblicato in GU il 18.4.2017) che ha limitato la platea di beneficiari ai soli cittadini italiani, UE ed extra UE soggiornanti di lungo periodo. Successivamente l’INPS, con circolare n. 88 del 22.5.17, confermata con circolare n. 27 del 14.2.2020,  ha riconosciuto il diritto anche ai familiari extra-UE di cittadini UE e ai titolari di protezione internazionale, mantenendo comunque l’esclusione dei titolari di permesso unico lavoro.

Tale esclusione era particolarmente ingiusta non solo per quanto riguarda le famiglie con bimbi disabili (basti considerare la sentenza  della Corte Costituzionale n. 329/2011 che aveva dichiarato illegittima la limitazione ai soli lungosoggiornanti della indennità di frequenza scolastica per i minori disabili) ma anche in considerazione del fatto che l’importo della prestazione è cresciuto nel tempo e, a partire dal 2020, è stato riconosciuto anche alle famiglie facoltose, mantenendo tuttavia l’esclusione degli stranieri.

Attualmente, dopo le modifiche introdotte dall’art. 1, comma 343 L. 160/2019, la misura della prestazione e gli scaglioni di reddito sono infatti i seguenti:

 • ISEE fino a 25.000 = contributo fino a euro 3.000

• ISEE fino a 40.000 = contributo fino a euro 2.500

• ISEE oltre 40.000 = contributo fino a euro 1.500

La vicenda è dunque molto simile a quella del premio alla nascita (o c.d. Bonus mamma domani) sul quale era già intervenuto il Tribunale di Milano con ordinanza 12.12.2017 (confermata dalla Corte d’Appello di Milano con sentenza 15.5.2018) cui era seguito il Messaggio INPS n. 661 del 13.2.18 che, in ottemperanza a dette decisioni, aveva esteso il beneficio a tutti gli stranieri, indipendentemente dal titolo di soggiorno.

Il Tribunale di Milano

Lo stesso Tribunale di Milano è oggi intervenuto censurando la limitazione in base al titolo di soggiorno prevista per il Bonus asili nido.

Secondo la Giudice tale limitazione contrasta con l’art. 12 della Direttiva 98/2011/UE che garantisce parità di trattamento a tutti gli stranieri con un permesso di soggiorno che consente di lavorare nella fruizione delle prestazioni familiari: e il bonus asili nido, anche se collegato a uno specifico servizio, rientra nelle “prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari” come definite dal Regolamento CE 883/2004 al quale la direttiva fa rinvio.

Di conseguenza – dichiara la Giudice –  le limitazioni previste dal DPCM e dalle circolari dell’INPS devono essere immediatamente disapplicate per contrasto con il diritto dell’Unione.

Con il Comunicato stampa qui allegato le associazioni promotrici hanno invitato associazioni sindacali e patronati a dare la massima diffusione alla notizia affinché gli stranieri possano essere informati e accedere effettivamente alla prestazione.

Le domande vanno presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Purtroppo il Tribunale ha anche ritenuto, in difformità con le centinaia di decisioni sin qui intervenute, che, in caso di più associazioni ricorrenti aventi sede in circoscrizioni diverse, ciascuna debba agire nel Tribunale del proprio domicilio.

Ciò comporta un esito del tutto illogico perché la medesima autorità che ha posto in essere la discriminazione collettiva si troverebbe convenuta per rispondere alla medesima domanda davanti a più Tribunali. Indipendentemente da tale particolarità, l’effetto della decisione milanese, ove ASGI era affiancata da Avvocati per niente onlus con sede in Milano e dalla Associazione per la tutela dei diritti delle persone con disabilità LEDHA,  rimane comunque il medesimo.

La pronuncia costituisce quindi un’ulteriore conferma di un principio ormai consolidato in tutte le pronunce giudiziali e al quale il legislatore dovrebbe finalmente conformarsi : le prestazioni di welfare familiare spettano a tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in quanto questi ultimi fanno parte della stessa comunità di diritti dei cittadini italiani e comunitari.


L’ordinanza

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