Rinviata alla Corte costituzionale la Legge regionale della Liguria sulle case popolari

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Secondo il Tribunale di Genova (giudice dott.ssa Francesca Lippi) la previsione del requisito di 5 anni di residenza in Regione per accedere alle case popolari contrasta con il principio di uguaglianza sostanziale e contraddice la funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica che deve fare riferimento al bisogno delle persone e non alla durata della residenza.

La vicenda nasce dalla richiesta di un rifugiato politico della Mauritania (assistito dagli avvocati Elena Fiorini e Alberto Guariso di ASGI), regolarmente residente in Liguria da 3 anni, ospitato presso un progetto di accoglienza gestito da ARCI Genova,  che aveva chiesto di accedere alle graduatorie per gli alloggi popolari ma ne era stato escluso per mancanza del requisito di 5 anni di residenza, previsto dalla legge regionale.

Una condizione che manca non solo agli stranieri, ma spesso anche a molti italiani in cattive condizioni economiche e che hanno perso la regolare residenza a causa di uno sfratto.

Identica questione era già stata esaminata dalla Corte Costituzionale nel 2020 con riferimento alla analoga legge regionale Lombarda e la Corte già in quella occasione (sentenza 44/2020) aveva dichiarato l’incostituzionalità della norma.

Proprio richiamando questa decisione ASGI aveva sollecitato la Giunta e il Presidente del Consiglio Regionale ad attivarsi per un adeguamento legislativo a detta pronuncia,  rimuovendo così dall’ordinamento della Regione la norma identica a quella dichiarata incostituzionale.

Purtroppo mentre altre Regioni (ad es. la Toscana) si sono adeguate alla pronuncia della Corte modificando la propria normativa, nel caso della Liguria la richiesta è caduta nel vuoto e si è giunti cosi all’inevitabile passo successivo: ora, se la Corte Costituzionale dovesse confermare la sua precedente decisione, la Regione sarà tenuta a rivedere le graduatorie ancora aperte e resterà esposta ad eventuali azioni risarcitorie dei soggetti illegittimamente esclusi, con grave danno per l’intera collettività e per la correttezza dell’azione amministrativa.

ASGI – che sta sostenendo in tutte le Regioni la necessità di modifiche legislative coerenti con i principi costituzionali –  invita nuovamente la Regione a non attendere il giudizio della Corte Costituzionale ma a rivedere subito le previsioni impugnate,  ristabilendo così il principio secondo cui le politiche sociali devono avere come naturali destinatarie le persone bisognose, indipendentemente dalla durata dell’iscrizione all’anagrafe comunale.


Tribunale di Genova, Ordinanza di remissione degli atti alla Corte costituzionale del 3 giugno 2022


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