Il risarcimento del danno anche ai familiari del defunto non residenti in Italia

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23432 del 4 novembre scorso, ha confermato un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato secondo cui i familiari del cittadino straniero morto in Italia a seguito di incidente stradale, hanno diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non, anche se non residenti nel nostro Paese. Tale pretesa risarcitoria è collegata infatti alla lesione di diritti della persona quale quello alla salute e all’affettività dei rapporti parentali o familiari, che in quanto inviolabili e irriducibili, connessi alla persona in quanto tale, non ammettono distinzioni fondate sulla nazionalità e non possono pertanto essere subordinati all’applicazione della clausola di reciprocità di cui all’art. 16 delle preleggi. Il diritto risarcitorio può dunque essere richiesto dallo straniero al giudice ed opposto sia nei confronti del responsabile diretto del danno, quanto degli altri soggetti chiamati a risponderne in base alla legge, ovvero la compagnia assicuratrice presso cui era stato sottoscritto il contratto a copertura della responsabilità civile o, in sua mancanza, il Fondo di garanzia per le vittime della strada.

La Corte di Cassazione ha così deciso sull’appello proposto da alcuni cittadini stranieri eredi di un loro congiunto deceduto in Italia a seguito di un sinistro stradale provocato da un altra persona. In precedenza la Corte di Appello di Bologna aveva condannato in solido il responsabile dell’incidente e la compagnia assicurativa presso la quale quest’ultimo era assicurato al risarcimento del danno patrimoniale e non esclusivamente in favore degli eredi residenti in Italia, ritenendo che dovesse trovare applicazione per gli altri la condizione di reciprocità di cui all’art. 16 della preleggi, che non veniva soddisfatto nel caso in specie.

La Corte di Cassazione ha invece affermato, in linea con precedente giurisprudenza (Cassazione n. 10504/09, n. 4484/10 e n. 7049/12), che l’art. 16 delle preleggi, sebbene ancora vigente, deve essere interpretato in maniera costituzionalmente orientata, alla luce dell’art. 2 della Carta Costituzionale e pertanto, non può trovare applicazione in sede di richieste di risarcimento del danno derivanti dalla lesione di diritti inviolabili della persona tra cui il diritto alla salute e ai rapporti familiari e parentali.

A cura del servizio antidiscriminazioni dell’ASGI, progetto con il sostegno della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.

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