Il Consiglio di Stato con parere del 13 luglio 2022, ha risposto ad alcune richieste di chiarimenti inviate dal Ministero della Salute in merito all’equiparazione tra “disoccupati” e “inoccupati” per l’accesso all’esenzione del pagamento delle spese sanitarie.
La norma di riferimento relativa all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, individuata con il codice E02 (disoccupazione), per il costo dei farmaci e delle prestazioni specialistiche, è contenuta nell’articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993 n. 537.
Il Ministero della Salute, prima di inviare la richiesta di parere al Consiglio di Stato ha chiesto riscontro alle Regioni circa le prassi adottate. In particolare, solo cinque Regioni (Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo, Lombardia e Toscana) hanno specificato di non riconoscere l’esenzione agli inoccupati. Invece, la Regione Lombardia ha segnalato alcune pronunce recenti dalle quali sembrerebbe emergere un orientamento giurisprudenziale favorevole al riconoscimento dell’esenzione anche ai non occupati. Si tratta della sentenza Corte di Appello di Milano, sez. Lavoro n. 1626/ 2018 che ha ribadito un principio già consolidato dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di Brescia per quanto riguarda il diritto all’esenzione del pagamento del ticket sanitario: NON sussiste alcuna distinzione tra disoccupati e inoccupati.
Il Consiglio di Stato ha elaborato una ricostruzione normativa rilevando che, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 150/2015, la norma su cui si fondava la distinzione tra “disoccupati” e “inoccupati” è stata ufficialmente abrogata. L’art. 19, commi 1 e 2, di tale d.lgs. n. 150/2015 ha così disposto: “1. Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’art. 13 la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro dell’impiego.“
Inoltre, si legge nel parere, che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha precisato, con nota prot. U 0010055 del 16/11/21, quanto segue: “la condizione di disoccupazione ha carattere generale e comprende sia coloro che hanno perso per qualsiasi causa un rapporto di lavoro subordinato o autonomo che coloro che non hanno mai intrapreso un’attività lavorativa, in quanto ciò che rileva è esclusivamente l’essere privi di impiego unitamente alla disponibilità allo svolgimento di una attività lavorativa”.
Tale interpretazione è stata in effetti fatta valere dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Pertanto, Il Consiglio di Stato ha concluso che, in base alla previsione recata dall’art. 19 del d.lgs. n. 150/15, sia venuta meno la precedente distinzione tra “disoccupato” ed “inoccupato”, e che debba considerarsi “disoccupato” il soggetto privo di lavoro a prescindere dal fatto che abbia svolto o meno, precedentemente, attività lavorativa.
Il Consiglio di Stato ha ritienuto, infine, che le potenziali conseguenze in termini di aggravio di spesa per l’erario prospettate dal Ministero dell’economia e delle finanze “non possono inficiare la corretta applicazione della vigente normativa”.
Ora tutte le Regioni dovranno adeguarsi al parere e non potranno più operare distinzioni tra disoccupati e inoccupati. Si consiglia dunque agli “inoccupati” di presentare domanda di esenzione di pagamento del ticket sanitario qualora ne ricorrano gli altri presupposti.