Consiglio di Stato : Servizio Civile aperto anche ai cittadini stranieri

Argomenti:Servizio Civile
Tipologia del contenuto:Notizie

Il Consiglio di Stato in data 9 ottobre 2014 ha depositato il parere n. 1091/ 2014, richiesto dall’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su sollecitazione del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale in vista dell’adozione di bandi straordinari di SCN, in merito alla possibilità di disapplicare l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77, che limita l’accesso al servizio civile ai cittadini italiani, per il contrasto con la normativa comunitaria.

Il 9 ottobre scorso, il Consiglio di Stato ha reso in sede consultiva il parere richiesto dall’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito alla possibilità di disapplicare il requisito della cittadinanza italiana ai fini della partecipazione ai bandi di selezione per volontari da impiegare nel Servizio Civile. Il Consiglio di Stato è del parere che il requisito di cittadinanza debba essere disapplicato perchè in contrasto con le disposizioni del diritto dell’Unione europea e che, pertanto, anche ai cittadini stranieri debba essere consentito di partecipare ai bandi, perlomeno con riferimento a quelle categorie ‘protette’ dal diritto dell’Unione europea, ovverosia i cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea e i loro familiari, i cittadini di Stati terzi lungosoggiornanti (direttiva europea 109/2003; art. 9 d.lgs. 286/98), i titolari dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria (direttiva europea 2004/83 ora abrogata e sostituita dalla direttiva europea 2011/95). Questo in virtù del principio della diretta applicazione delle norme del diritto UE e del loro primato su norme interne nazionali eventualmente incompatibili con le prime.
Il parere del Consiglio di Stato era stato richiesto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in vista dell’emanazione di due bandi straordinari concernenti, rispettivamente, la selezione di volontari da impiegare in progetti di accompagnamento di grandi invalidi e di ciechi civili e la selezione di volontari da impiegare nei progetti autofinanziati dalle Regioni.
La questione del requisito della cittadinanza italiana ai fini della partecipazione ai bandi per il Servizio Civile Nazionale, previsto dall’art. 3 c. 1 del d.lgs. 5 aprile 2002, n. 77, così come modificato dal comma 5 dell’art. 42 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è stata al centro di una rilevante controversia in sede giudiziaria e nell’ambito dei rapporti tra l’Italia e le istituzioni europee.
In particolare, il Tribunale e la Corte di Appello di Brescia, con riferimento al contenzioso concernente il bando nazionale del 2011 hanno affermato il carattere non discriminatorio del requisito di cittadinanza, mentre il Tribunale e la Corte di Appello di Milano, con riferimento al medesimo bando del 2011, hanno ritenuto il medesimo requisito in contrasto con la normativa antidiscriminatoria. Ugualmente, il Tribunale di Milano, con ordinanza dd. 25 novembre 2013 ha dichiarato nuovamente il carattere discriminatorio del requisito di cittadinanza riproposto nel bando nazionale per l’anno 2013 ed il Dipartimento per il Servizio Civile ha dunque riaperto i termini per la presentazione delle domande dei cittadini stranieri, per dare esecuzioni all’ordinanza giudiziaria. Recentemente, la Corte di Cassazione con l’ordinanza dd. 1 ottobre 2014 ha rimesso al vaglio della Corte Costituzionale la legittimità del requisito di cittadinanza italiana.
Nello stesso tempo, la Commissione europea ha aperto due casi EU Pilot (c.d. “procedure di pre-infrazione”) nei confronti dell’Italia, ritenendo che il requisito della cittadinanza italiana per l’accesso al servizio civile, abbia carattere discriminatorio e sia in contrasto con i principi della parità di trattamento e della libera circolazione dei cittadini UE e loro familiari (artt. 18 e 24 del TFUE e direttiva 2004/38), nonchè con i principi di parità di trattamento in materia di accesso all’occupazione e alla formazione professionale previsto a favore dei cittadini di Stati terzi lungosoggiornanti o titolari dello status di rifugiato e della protezione internazionale.
Nel suo parere, il Consiglio di Stato, ripercorre l’evoluzione nel tempo del servizio civile sottolineando come attualmente l’istituto si configuri in maniera autonoma e diversa dal servizio militare, ed il cui fondamento costituzionale si ricolleghi prevalentemente ai doveri di solidarietà sociale e di concorso al progresso materiale e spirituale della società previsti dagli artt. 2 e 4 Cost. gravanti non solo sui cittadini italiani, ma anche su quelli stranieri residenti regolarmente nel nostro Paese. Ugualmente, il Consiglio di Stato prende le mosse dalle osservazioni svolte dai servizi della Commissione europea, ritenendo che il Servizio Civile Nazionale svolga oggettivamente uno scopo formativo e propedeutico all’avvicinamento del giovane al mondo del lavoro che non comporta nel contempo l’esercizio di pubblici poteri, per cui deve ritenersi riconducibile, al pari dell’istituto del tirocinio, all’ambito della formazione professionale, che deve essere garantita anche agli stranieri “protetti” dal diritto UE, a parità di condizioni con i cittadini nazionali.
A seguito del parere del Consiglio di Stato è dunque lecito attendersi che i prossimi bandi straordinari, richiamati in precedenza, per la selezione di volontari da impiegare nell’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi, nonchè da impiegare nei progetti delle Regioni, così come il Bando nazionale atteso nelle prossime settimane, che talune Regioni hanno inteso inserire anche tra l’offerta formativa prevista nell’ambito del progetto europeo “Youth Guarantee/Garanzia Giovani”), saranno aperti anche alle candidature provenienti da giovani di cittadinanza straniera, regolarmente soggiornanti nel nostro Paese, perlomeno a quelli appartenenti alle categorie protette dal diritto UE (cittadini Ue e loro familiari, lungosoggiornanti, rifugiati e titolari della protezione sussidiaria). Per l’ulteriore apertura ai giovani stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche con permessi di soggiorno non di lungosoggiorno, si dovrà probabilmente attendere la pronuncia della Corte Costituzionale, in quanto tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche se non lungosoggiornanti, godono dei diritti civili in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani (art. 2 c. 2 d.lgs. 286/98) così come i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e titolari di un permesso di soggiorno valido per l’esercizio dell’attività lavorativa godono della parità di trattamento con i lavoratori italiani, in virtù della Convenzione OIL n. 143/1975 e tale parità di trattamento si estende anche alla materia della formazione professionale (art. 2 c. 3 d.lgs. 286/98).
Si confida, pertanto, che il Governo italiano terrà conto di tali ormai unanimi pronunciamenti che provengono dalle sedi giurisdizionali, così come dalle istituzioni europee, per adeguare finalmente la normativa concernente il servizio civile nell’ottica di una piena parità di trattamento tra giovani italiani e stranieri, nell’ambito dell’apposito disegno di legge delega in corso di predisposizione.

Il comunicato stampa congiunto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Gioventu’ e del Servizio Civile Nazionale e del Ministero del Lavoro e Politiche sociali.

 

 

 

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