Corte d’Appello di Milano: depositate le motivazioni della sentenza che dichiarava discriminatorio il bonus bebè regionale

Con le motivazioni depositate il 14 maggio u.s., la Corte d’Appello di Milano ha chiarito che il welfare  non può dipendere da requisiti di radicamento territoriale. Tanto meno ciò può avvenire quando tali requisiti siano richiesti a entrambi i genitori come previsto dalla DGR lombarda.

In particolare, si tratta di una discriminazione indiretta contro gli stranieri, i quali sovente si avvalgono dell’istituto del ricongiungimento familiare proprio perché il percorso migratorio non coinvolge –nella maggior parte dei casi- l’intero nucleo familiare. Come giustamente illustrato dai Giudici di Appello: “la diversa residenza dei genitori è spesso la regola, essendo del tutto eccezionale il caso che l’intero nucleo familiare possa fare ingresso contemporaneamente sul territorio nazionale, ed essendo invece normale il caso di un coniuge che faccia ingresso in Italia separatamente dall’altro, il quale si ricongiunge in un secondo momento.”

La Corte ha inoltre chiarito che la “persona bisognosa tende naturalmente a spostarsi al fine di ricercare nuove opportunità e poter così diventare, appunto, meno bisognosa“, mentre chi invece “ha già un tenore di vita dignitoso” tenderà “naturalmente a una minore mobilità” e se “ha già raggiunto un decoroso livello di vita non dovrebbe essere collocato al primo posto tra i destinatari di interventi di sostegno“.

Ad oggi non ci risulta che la Regione abbia ottemperato all’ordine della Corte d’Appello di Milano: ordine reso esecutivo già a febbraio con il deposito del dispositivo della sentenza.

La Regione provveda dunque senza ritardo e a modificare la delibera, “cancellando” il  requisito dei 5 anni di residenza per entrambi i genitori e dandone immediata comunicazione  sul proprio sito istituzionale, che ad oggi risulta ancora errato.