Covid-19: efficacia esecutiva del decreto di rigetto sospesa per emergenza sanitaria

Commento al decreto del Tribunale di Catania, Sezione Immigrazione, relativo al procedimento n. 15248/ 2020 R.G. Si ringraziano l’Avv. Riccardo Campochiaro e il dott. Nicolò Reina per la segnalazione e per la redazione della nota di commento.
L’articolo è stato redatto nell’ambito del progetto InLimine.


Sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto di rigetto per manifesta infondatezza per provenienza da Paese di origine sicuro (Tunisia) alla luce della situazione di emergenza sanitaria

Il Tribunale ordinario di Catania, Sezione Immigrazione, ha concesso la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto di rigetto per manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale di Catania, a favore di un richiedente asilo proveniente da Paese di origine sicuro, la Tunisia, in ragione dell’esistenza di un rischio grave e attuale per la salute individuale e collettiva, dovuto alla pandemia da virus COVID-19.

Il Tribunale di Catania, Sezione Immigrazione, nella persona della Dott.ssa Apostolico, ha emesso un importante decreto di accoglimento dell’istanza di sospensione, presentata da un richiedente asilo tunisino.

In particolar modo, il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente il periculum in mora, paventato nell’istanza di sospensione, in ragione «dell’eccezionale emergenza sanitaria determinata dall’epidemia da virus COVID-19 e dalle eccezionali misure adottate dal Governo per contrastarla».

A questo proposito, il giudice di prime cure ritiene che tutte le misure di carattere normativo introdotte nel nostro ordinamento per contrastare l’emergenza derivante dal virus COVID-19, ovvero la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato proclamato lo Stato di emergenza, prorogato successivamente fino al 30 aprile 2021, le misure restrittive alla libertà di circolazione, nonché la proroga della scadenza di tutti i tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, fino al 30 aprile 2021, siano indicative dell’esistenza di forti rischi per salute individuale e collettiva, nel caso di mancato accoglimento dell’istanza cautelare.

Ed invero, secondo il Tribunale «l’eccezionale situazione di pandemia renda concreto ed attuale un pregiudizio grave ed irreparabile per la salute individuale e collettiva per il caso di rigetto dell’istanza di sospensione e conducano inevitabilmente, anche per ragioni di pari trattamento, all’accoglimento della stessa».

Nel caso di specie, il richiedente asilo è un cittadino proveniente da un Paese di origine sicuro, figurando la Tunisia nell’elenco di cui al decreto interministeriale del 4 ottobre 2019, attuativo dell’art. 2-bis del d.lgs. 25/2008, introdotto dal D.L. 113/2018, convertito con modificazioni dalla L.132/2018. Com’è noto, in relazione ai Paesi di origine sicuri, la sospensione dell’esecuzione del decreto di rigetto non costituisce un’automatica conseguenza della presentazione del ricorso, ma deve essere appositamente concessa dal giudice, il quale deve valutare la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Tali requisiti sono stati riscontrati nel caso concreto dal giudice di primo grado, il quale ha rilevato l’esistenza di fondate ragioni per sospendere il provvedimento amministrativo, proprio in ragione della straordinaria emergenza sanitaria dovuta al virus COVID-19 e confermata dai provvedimenti adottati dal Governo.

In conclusione, il Tribunale catanese, nonostante la provenienza del richiedente asilo da un Paese di origine sicuro e la dichiarazione di manifesta infondatezza della Commissione Territoriale, ha ritenuto di sospendere il decreto impugnato, in ragione dei rischi per la salute dell’istante e dell’intera collettività conseguenti al virus COVID-19.


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