Garanzia Giovani, i bandi aperti anche ai giovani stranieri

Argomenti:Servizio Civile
Tipologia del contenuto:Notizie

Alla selezione dei volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale nelle Regioni possono partecipare anche i cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia

Il 14 novembre scorso 10 regioni italiane hanno pubblicato i bandi per la selezione di 5.504 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale. Tali progetti si svolgono nelle Regioni che hanno inserito la Misura servizio civile nazionale nel loro Piano di attuazione del programma europeo Garanzia Giovani (GG) di sostegno all’occupazione giovanile.

Per poter partecipare a tali progetti, i giovani devono essersi registrati al programma Iniziativa Occupazione Giovani (Garanzia Giovani).

La domanda per partecipare ai progetti di Servizio Civile Nazionale potrà essere presentata entro la data riportata nei bandi stessi:15 dicembre 2014 ore 14:00.

Coloro che non si sono ancora iscritti al programma Garanzia Giovani dovranno farlo prima di presentare la domanda di partecipazione ai progetti. Per l’iscrizione al programma “Garanzia Giovani/Youth Guarantee”, si rimanda alla pagina web.

Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile Nazionale, da scegliere tra quelli inseriti nei bandi, pena l’esclusione.

La domanda va presentata all’Ente che realizza il progetto prescelto.

Per la descrizione dei singoli progetti occorre consultare le Home Page del Servizio Civile e  dei siti web dei vari Enti, raggiungibili anche mediante l’applicazione .

I bandi per la selezione dei volontari per il SCN sono aperti anche alle candidature di cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia.

L’apertura del servizio civile ai giovani stranieri giunge al termine di una lunga controversia in sede giudiziaria e nell’ambito dei rapporti tra l’Italia e le istituzioni europee.

Il Tribunale e la Corte di Appello di Milano, con riferimento ad un bando del 2011, avevano ritenuto il requisito di cittadinanza italiano, previsto dall’art. 3 c. 1 del d.lgs. 5 aprile 2002, n. 77, in contrasto con la normativa antidiscriminatoria. Ugualmente, il Tribunale di Milano, con ordinanza dd. 25 novembre 2013 aveva dichiarato nuovamente il carattere discriminatorio del requisito di cittadinanza riproposto nel bando nazionale per l’anno 2013 ed il Dipartimento per il Servizio Civile aveva dunque riaperto i termini per la presentazione delle domande dei cittadini stranieri, per dare esecuzioni all’ordinanza giudiziaria. Più recentemente, la Corte di Cassazione con l’ordinanza dd. 1 ottobre 2014 ha rimesso al vaglio della Corte Costituzionale la legittimità del requisito di cittadinanza italiana.
Nello stesso tempo, la Commissione europea aveva aperto due casi EU Pilot (c.d. “procedure di pre-infrazione”) nei confronti dell’Italia, ritenendo che il requisito della cittadinanza italiana per l’accesso al servizio civile, avesse carattere discriminatorio e fosse in contrasto con i principi della parità di trattamento e della libera circolazione dei cittadini UE e loro familiari (artt. 18 e 24 del TFUE e direttiva 2004/38), nonchè con i principi di parità di trattamento in materia di accesso all’occupazione e alla formazione professionale previsto a favore dei cittadini di Stati terzi lungosoggiornanti o titolari dello status di rifugiato e della protezione internazionale.

Il 9 ottobre scorso, il Consiglio di Stato ha reso in sede consultiva il parere richiesto dall’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito alla possibilità di disapplicare il requisito della cittadinanza italiana ai fini della partecipazione ai bandi di selezione per volontari da impiegare nel Servizio Civile. Nel suo parere, il Consiglio di Stato ha preso le mosse dalle osservazioni svolte dai servizi della Commissione europea, ritenendo che il Servizio Civile Nazionale svolga oggettivamente uno scopo formativo e propedeutico all’avvicinamento del giovane al mondo del lavoro che non comporta nel contempo l’esercizio di pubblici poteri, per cui deve ritenersi riconducibile, al pari dell’istituto del tirocinio, all’ambito della formazione professionale, che deve essere garantita anche agli stranieri. Il Consiglio di Stato è stato del parere che il requisito di cittadinanza debba essere disapplicato perchè in contrasto con le disposizioni del diritto dell’Unione europea e che, pertanto, anche ai cittadini stranieri debba essere consentito di partecipare ai bandi, perlomeno con riferimento a quelle categorie ‘protette’ dal diritto dell’Unione europea, ovverosia i cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea e i loro familiari, i cittadini di Stati terzi lungosoggiornanti (direttiva europea 109/2003; art. 9 d.lgs. 286/98), i titolari dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria (direttiva europea 2004/83 ora abrogata e sostituita dalla direttiva europea 2011/95). Questo in virtù del principio della diretta applicazione delle norme del diritto UE e del loro primato su norme interne nazionali eventualmente incompatibili con le prime.

A cura del Servizio antidiscriminazioni dell’ASGI, progetto con il supporto finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.

 

Foto Credit: ANPAS Nazionale

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