E’ stato pubblicato il rapporto INPS sul reddito di cittadinanza aggiornato al 17.7.2019.
I dati confermano pienamente (e drammaticamente) le preoccupazione che ASGI aveva sollevato circa l’effetto discriminatorio che avrebbe avuto l’introduzione di due requisiti fortemente restrittivi per gli stranieri : quello del permesso di lungo periodo e quello dei 10 anni di residenza (che benchè previsto anche per gli italiani ha effetti particolarmente restrittivi per gli stranieri).
Ora l’INPS conferma che delle 905.000 domande accolte al 17.7.19 (per reddito o pensione di cittadinanza) solo il 6% riguarda cittadini extra UE e solo il 3% cittadini UE. In particolare, per il reddito di cittadinanza, i nuclei di cittadini extra UE che hanno ottenuto il beneficio sono 48.353 su 704.570, pari al 6,8% del totale, cioè una percentuale più o meno corrispondente a quella degli stranieri extra UE residenti in Italia. Ma la comparazione va fatta ovviamente per gruppi omogenei e quindi tenendo conto della composizione italiani/stranieri nel gruppo di coloro che rientrano nelle condizioni di reddito per accedere alla prestazione: ebbene secondo il rapporto ISTAT 2017 il rischio di povertà è, per gli stranieri, quasi il doppio rispetto a chi vive in famiglie di soli italiani (49,5% contro 26,3%).
Conseguentemente, in assenza di discriminazioni collegate al titolo di soggiorno e alla durata della residenza, il gruppo sociale dei beneficiari avrebbe dovuto essere costituito in percentuale molto più elevata da cittadini stranieri.
A ciò si aggiunga che i dati, come detto, si riferiscono al giugno 2019 allorché non era ancora stata emanata la circolare 100 del 5.7.19 per effetto della quale è stato sospeso l’esame di tutte le domande presentate da cittadini stranieri, in attesa della emanazione del decreto previsto dall’art. 2, comma 1bis DL 4/19 conv. in L. 26/19, cioè quel decreto che dovrebbe indicare i Paesi nei quali è “oggettivamente impossibile” acquisire la documentazione comprovante la situazione reddituale, patrimoniale e familiare del richiedente: naturalmente se nei mesi prossimi permarrà il “blocco” dell’esame delle domande la percentuale di sussidi erogati agli stranieri si ridurrà ulteriormente.
Si tratta peraltro di un blocco del tutto illegittimo: il termine previsto dalla legge per l’emanazione del decreto è scaduto il 18.7.2019, ma il decreto non è stato emanato; e la crisi di governo in corso non lascia prevedere che possa essere emanato a breve.
In tale contesto il blocco rischia di permanere a tempo indeterminato, in contrasto con l’urgenza di una prestazione destinata ad alleviare le condizioni di povertà e di estremo bisogno; anzi talmente urgente che – come noto – è stata varata con decreto legge e posta in erogazione prima ancora che fosse predisposta la relativa struttura di coordinamento tra prestazione e avviamento al lavoro. Ma evidentemente per gli stranieri questa urgenza non vale.
ASGI invita tutti i patronati e le associazioni che stanno seguendo pratiche di cittadini stranieri che risultano al momento “sospese”, ad attivarsi anche sul piano legale per imporre all’INPS l’esame della pratica.