In Lombardia solo gli italiani e gli europei possono difendere il verde

Il recente caso di una comunità montana che aveva bandito un concorso per guardia ecologica “dimenticando” persino i cittadini europei, riporta alla ribalta l’assurda legge lombarda che esclude tutti i cittadini extra UE dalle attività di volontariato per la cura del verde.

La L.R. 9/2005 della Regione Lombardia, che regolamenta il servizio di vigilanza ecologica volontaria prevede, all’art. 2 che a tale servizio possono accedere solo i cittadini italiani e quelli della UE, precludendo in questo modo ai cittadini provenienti da paesi terzi l’accesso all’attività di volontariato.

L’art. 1 della legge dichiara solennemente che la Regione “riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell’ambiente e favorisce la partecipazione dei cittadini alla difesa del patrimonio naturale e paesistico” e prosegue chiarendo che i compiti dei volontari sono essenzialmente la informazione dei cittadini, la collaborazione con le autorità per la raccolta dei dati e in caso di emergenze ecologiche.

Sin qui si tratta dunque di compiti del tutto analoghi a quelli del servizio civile nazionale (che infatti prevede tra i suoi obiettivi anche la tutela dell’ambiente – cfr. art. 3 D.lgs 40/2017) tanto è vero che a norma dell’art. 1, comma 2 il servizio volontario è iscritto di diritto nell’apposita sezione del registro generale del volontariato.

Non si vede davvero, quindi, perché mai a questo servizio non debbano essere applicati i medesimi principi affermati dalla Corte Costituzionale in materia di servizio civile, laddove la Corte ha affermato che  il volontariato è  espressione del diritto-dovere di solidarietà sociale che grava, ai sensi dell’art. 2 Cost.,  su tutti coloro che condividono le sorti di un determinato territorio e non solo sui “cittadini”; e che, conseguentemente, tale diritto-dovere non può essere precluso a chi è privo della cittadinanza.

Né può valere in senso contrario il fatto che – ai sensi della stessa LR – la guardia ecologica cooperi con l’autorità nell’accertamento di violazione delle norme ambientali e sia poi nominata guardia particolare con decreto del Prefetto ai sensi dell’art. 138 del TU delle leggi sulla pubblica sicurezza. Si tratta infatti di una mera “cooperazione” con le autorità, che esclude l’esercizio di pubblici poteri (tanto è vero che alla funzione sono ammessi i cittadini dell’Unione ciò che non potrebbe essere se poteri di questo genere venissero esercitati) mentre la previsione di una approvazione prefettizia appare del tutto illogica, visto che, appunto, non vengono esercitate funzioni di pubblica sicurezza.

Insomma si tratta dell’ennesimo frutto di una concezione sociale che è sempre pronta a lamentare la scarsa integrazione degli stranieri, salvo poi escluderli dalle attività che più di tutte esprimono integrazione e partecipazione ai destini della collettività. La rimozione di questa restrizione assume dunque un valore anche simbolico rilevante, in Lombardia come in altre Regioni ove sono vigenti analoghe previsioni di legge (cfr. Regolamento regionale 5/1983 del Piemonte).

ASGI, a seguito della segnalazione della FONDAZIONE GUIDO PICCINI PER I DIRITTI DELL’UOMO ONLUS e assieme a tale Fondazione, è quindi intervenuta con la lettera qui in calce con la quale ha invitato il Presidente del Consiglio Regionale a proporre al Consiglio la necessità di una modifica della legge. In mancanza sarà inevitabile sottoporre a un giudice la necessità del rinvio alla Corte Costituzionale, affinché quest’ultima assuma una decisione analoga a quella relativa al servizio civile nazionale.

La lettera