Corte d’appello di Milano: premio nascita a tutte le mamme regolarmente soggiornanti. Depositate le motivazioni

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La Corte d’appello di Milano ha depositato le motivazioni sull’appello dell’INPS: discriminatoria l’individuazione dei requisiti per il premio nascita fatta dall’Inps con Circolare n. 39 del 2017.

La Corte d’appello di Milano – con sentenza del 15 maggio 2018 – ha respinto l’appello dell’INPS contro l’ordinanza del Tribunale di Milano che – accogliendo un ricorso di ASGI, APN e Fondazione Piccini – aveva ordinato all’Istituto di riconoscere il premio nascita di cui all’art. 1, comma 353 della L. 232/2016 a tutte le mamme straniere regolarmente soggiornanti  e non soltanto alle mamme lungosoggiornanti  o titolari di protezione internazionale come preteso dall’INPS con la circolare n. 39/2017.

A seguito della decisione di primo grado – che aveva ritenuto discriminatoria la restrizione operata dall’Istituto rispetto alla previsione di legge –  l’INPS ha emanato il messaggio n. 661 del 13 febbraio 2018 con il quale ha dato esecuzione all’ordinanza, consentendo quindi a tutte le mamme straniere la presentazione delle domande, ma precisando che l’assegno viene pagato con riserva in relazione agli sviluppi futuri del giudizio.

A questo punto, visto l’esito del giudizio di appello, il messaggio  dell’ INPS resta ulteriormente confermato.

Tuttavia, se l’Istituto mantenesse la “riserva” sui pagamenti e decidesse di proseguire nel giudizio, i beneficiari che hanno nel frattempo ottenuto il titolo, resterebbero in una situazione di incertezza per altri anni, fino alla decisione della Cassazione.

La situazione sarebbe paradossale non solo perché trattasi di prestazione che ha esattamente lo scopo di creare condizioni di maggiore serenità e sicurezza nel momento della nascita,  ma anche perché, in questo contesto, la singola mamma avrebbe interesse a garantirsi un titolo di credito proprio (cioè una decisione del giudice che riguardi espressamente il suo caso)   distinto da quello che deriva dalla decisione sulla causa collettiva; in tal modo si perderebbe l’effetto “deflattivo” che le stesse associazioni perseguivano, con il rischio di una moltiplicazione di giudizi individuali, a spese della collettività.

Le Associazioni che hanno promosso il giudizio confidano quindi che l’INPS –  anche a tutela di principi fondamentali quali la certezza del diritto e l’imparzialità dell’azione amministrativa – assuma una decisione definitiva sul punto, chiudendo il contenzioso e garantendo il rispetto pieno e senza riserve della decisione milanese.

Con l’occasione le Associazioni ricordano anche che il diritto riguarda tutte le mamme che sono entrate nel settimo mese di gravidanza dal 1.1.2017 al 31.12.2017 e che la domanda deve essere presentata – secondo l’INPS – entro un anno dal 1.5.2017 oppure entro un anno dal compimento del settimo mese di gravidanza se iniziato successivamente al 1.5.2017.

La sentenza

 

ASGI
APN
FONDAZIONE GUIDO PICCINI


PREMIO NASCITA

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