La falsa dichiarazione per ottenere il reddito di cittadinanza non integra il reato specifico se il RDC è comunque dovuto

Tipologia del contenuto:Notizie

Con la sentenza 44366 del 1.12.2021, la Corte di Cassazione cambia orientamento: rilevanti effetti sulla vicenda degli stranieri che hanno percepito il reddito senza aver maturato il requisito di 10 anni di residenza.

Il mutamento di orientamento della Cassazione – benchè intervenuto in sede cautelare (si esaminava un provvedimento di sequestro) – giunge in un momento di particolare importanza  per l’avvio di numerosi procedimenti penali a carico di stranieri che, sulla base di erronee informazioni,  avevano ottenuto il RDC pur non avendo maturato il requisito di 10 anni di residenza in Italia, previsto dall’art. 2 comma 1.a.2.

In precedenza la Corte aveva ritenuto, in casi analoghi, che il bene protetto dalle disposizioni di questo tipo fosse quello della leale collaborazione del cittadino con lo Stato, con la conseguenza che  anche la falsa dichiarazione “inutile” (perché la prestazione era  comunque dovuta) sarebbe stata comunque punibile.

Secondo la recente sentenza invece, il legislatore – laddove ha ritenuto di punire con la reclusione da 2 a 6 anni la falsa dichiarazione volta a ottenere  “indebitamente” il RDC –  ha inteso “fare riferimento non tanto ad una volontà di accesso al beneficio messa in atto non iure, cioè in assenza degli elementi formali che avrebbero consentito l’erogazione, quanto ad una volontà diretta ad un conseguimento di esso contra jus, cioè in assenza degli elementi sostanziali per il suo riconoscimento”; con la conseguenza che occorre ritenere che con la espressione “al fine di ottenere indebitamente il beneficio…” il legislatore abbia inteso tipizzare in termini di concretezza il percolo che potrebbe derivare dalla falsità ovvero dalla omissività delle dichiarazioni presentate per il conseguimento del “reddito di cittadinanza”, nel senso che la loro rilevanza penale sarà sussistente nei soli casi in cui intenzione dell’agente era il conseguire, attraverso di esse, un beneficio diversamente non dovuto.

L’effetto del nuovo orientamento è che, qualora il requisito dei 10 anni di residenza venisse a cadere per contrasto con l’una o l’altra delle norme costituzionali o comunitarie rilevanti, verrebbe a cadere – ferma comunque l’inesistenza di un effetto “automatico” della decisione civile sul giudizio penale e dunque la necessità di una autonoma valutazione da parte del giudice penale  – il carattere indebito della prestazione percepita e dunque anche il reato di cui all’art. 7, comma 1, DL 4/19.

Da rilevare che anche l’art. 316 ter cod.pen. (“Indebita percezione di erogazioni a carico dello Stato”) contiene identico riferimento alla percezione “indebita” e dunque anche questo reato no sarebbe contestabile. Resterebbe tuttavia aperta la questione del reato di falso ideologico ex art. 483 c.p. punito tuttavia con pena di gran lunga inferiore.


La sentenza

Tipologia del contenuto:Notizie