La mancata restituzione della “supertassa” sul permesso di soggiorno costituisce discriminazione e la relativa causa spetta al giudice ordinario

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Prosegue la infinita vicenda della mancata restituzione della “supertassa” sui permessi di soggiorno, che la Corte UE prima e il Consiglio di Stato poi avevano ritenuto del tutto sproporzionata rispetto a quanto richiesto per analoghi documenti ai cittadini italiani.

Come noto, il Ministero dell’Interno aveva poi emesso il DM 5.5.2017 con il quale aveva “adeguato” gli importi riducendoli al 50% di quanto chiesto in precedenza, ma lasciando irrisolta la questione della restituzione di quanto pagato in eccesso per il periodo antecedente l’entrata in vigore del DM citato.

La Corte d’Appello di Milano (come altri giudici in vari Tribunali d’Italia) aveva già ritenuto che la mancata restituzione delle somme eccedenti ciò che viene richiesto ai cittadini italiani costituisse discriminazione in danno degli stranieri con conseguente ordine all’amministrazione di pagare il dovuto. Ora la Corte d’Appello di Brescia – accogliendo un ricorso promosso dalla CGIL di Brescia – conferma tale impostazione riformando l’ordinanza del giudice di primo grado che aveva invece affermato la giurisdizione del giudice tributario, ritenendo che la situazione sostanziale configurasse la restituzione di un tributo.

Nel frattempo, il Ministero dell’Interno ha emesso due circolari. La prima, n. 40845 del 14.12.2017 (che dava seguito alla circolare del 9.6.2017 recante i nuovi importi da versare in seguito al DM 5.5.2017) disciplinava le modalità di rimborso c.d. ordinario delle somme versate in eccedenza successivamente all’adozione del nuovo DM (è infatti accaduto che anche dopo  il DM alcune questure chiedessero i vecchi importi, ma si tratta di situazioni marginali) stabilendo che i rimborsi c.d. straordinari delle somme versate precedentemente all’annullamento del DM 6.10.2011 sarebbero state disciplinate separatamente, una volta acquisite le disposizioni del Ministero delle Finanze.

La seconda circolare, la n. 44790 del 19.3.2019 ha indicato la possibilità di ottenere il rimborso delle somme “prescindendo dalla data di versamento” degli importi non dovuti e quindi, a una prima lettura, sembrava disciplinare proprio i c.d. rimborsi “straordinari”. Tuttavia, tale circolare richiama la precedente e disciplina il rimborso delle istanze pervenute al 31.12.2018, cioè di quelle che formulate sulla base della precedente circolare del 14.12.2017 relativa ai c.d. rimborsi “ordinari”, ossia i rimborsi delle somme versate in eccedenza successivamente all’adozione del nuovo DM.

La conseguenza è che, ad oggi, nulla è stato disposto in merito ai c.d. rimborsi “straordinari” , tanto è vero che non risulta che nessun cittadino straniero abbia ottenuto rimborsi per le somme versate in eccesso prima del DM.

Ad oggi dunque, per sanare questa situazione palesemente illegittima e in attesa che il Ministero provveda,  resta purtroppo solo l’azione giudiziaria.

La sentenza

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