L’assegno di maternità dei Comuni non è soggetto al termine di prescrizione annuale di cui all’art. 6 L. 138/1943

La Corte d’appello di Torino risolve la questione relativa al termine di prescrizione per l’assegno di maternità riconosciuto dai Comuni, richiesto con azione antidiscriminatoria e riconosciuto come spettante alle cittadine straniere in possesso di permesso unico lavoro per motivi familiari

L’INPS aveva sostenuto l’applicabilità dell’art.6 L.138/1943 che stabilisce il termine di prescrizione di un anno (decorrente dal giorno di maturazione del diritto) per il conseguimento di varie prestazioni fra le quali l’indennità di malattia, cui la giurisprudenza ha poi equiparato l’indennità di maternità “ordinaria”, ritenendo le due prestazioni partecipanti della stessa natura.

Riformando la decisione del Tribunale di Alessandria che aveva accolto l’eccezione dell’INPS, la Corte d’Appello dichiara il termine di prescrizione non applicabile, in primo luogo in ragione della ritenuta differenza sostanziale tra le prestazioni di maternità impropriamente accomunate (“l’assegno di maternità di base che presenta presupposti del tutto svincolati dallo svolgimento di attività lavorativa (…) e quindi non può essere considerato come sostitutivo o comprensivo dell’indennità di malattia”); e in secondo luogo in ragione della diversità del procedimento di concessione, “posto che l’assegno di maternità di base è concesso dai Comuni di residenza dei richiedenti e l’Inps interviene solo nella fase di erogazione del trattamento”.

Per tali ragioni, dunque, la Corte d’Appello, in riforma della decisione di primo grado, dichiara non applicabile il detto termine di prescrizione annuale e riconosce la spettanza dell’assegno di maternità per la diretta applicazione della direttiva 98, così come già riconosciuto da innumerevoli sentenze, anche della stessa Corte torinese.

Resta comunque inderogabile  il termine di decadenza di 6 mesi dal parto per la formulazione della domanda al Comune.

La sentenza