Per le prestazioni pensionistiche lo straniero può autocertificare i redditi prodotti all’estero

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Torna al vaglio dei giudici la questione dell’autocertificazione dei redditi prodotti all’estero da parte del cittadino straniero, che tante difficoltà crea nell’accesso alle prestazioni sociali.

Come noto l’art. 3 d.p.r 445/00 derogando (illegittimamente trattandosi di norma regolamentare) al vincolo di parità di trattamento di cui dall’art. 2 comma 5 TU immigrazione, ha previsto che il cittadino straniero possa autocertificare solo “gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani”.

In tale ostacolo incorrono anche i richiedenti prestazioni pensionistiche che, se stranieri, sono oggetto della richiesta dell’INPS di certificazioni del reddito estero che spesso risultano difficili se non impossibili da ottenere.

Il Tribunale di Pavia , in una causa promossa tramite l’INAS CISL di Milano, aderendo alla interpretazione letterale della norma ha riconosciuto allo straniero che richiede l’accesso ad una prestazione pensionistica, la possibilità di autocertificare i redditi prodotti nel paese d’origine, in mancanza dell’individuazione da parte dell’INPS degli enti erogatori nel paese d’origine come previsto all’art. 3 del D.M. 12 maggio 2003.

La sentenza

Questa sentenza si inserisce nella complessa vicenda dell’accesso all’ autocertificazione da parte del cittadino straniero per i redditi prodotti all’estero sulla quale si veda anche

https://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-di-brescia-ordinanza-del-4-febbraio-2016/

Per le prestazione pensionistiche la questione si pone in termini parzialmente diversi perché è regolata dalla legge 289 del 2002 ove all’art. 49 si prevede che i redditi prodotti all’estero, da valutare ai fini dell’accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera.

Il Decreto del Ministero del Lavoro del 12 maggio 2003 definisce le equivalenze dei redditi, le certificazioni e i casi in cui queste possono essere sostituite con autocertificazione. In particolare ai fini della rilevazione del reddito all’estero di cui all’art. 2 comma 2 si prevede, per i cittadini provenienti dai paesi non compresi nell’elenco della tabella allegata, la certificazione proveniente dagli enti erogatori di prestazioni previdenziali ed assistenziali nel paese d’origine e l’autocertificazione dalla quale risultino eventuali redditi ulteriori (senza dunque essere necessaria la copia della dichiarazione dei redditi prevista invece all’art. 2 comma 1 lett. b) in relazione ai paesi presenti nell’elenco).

Ne risulta che in caso di mancata identificazione da parte dell’INPS dell’ente erogatore, i richiedenti sono autorizzati alla all’autocertificazione di tutte le tipologie di redditi ai fini dell’accesso alle prestazioni pensionistiche.

 

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