Il Governo impugna la legge regionale sulle case popolari dell’Abruzzo

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Tipologia del contenuto:Notizie

Violerebbe l’art. 3 della Costituzione prevedere che, per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i cittadini non comunitari devono produrre documentazione ulteriore rispetto a quella richiesta ai cittadini italiani e comunitari.

E’ quanto deciso dal Consiglio dei Ministri dello scorso 21 dicembre che ha impugnato la nuova legge della Regione Abruzzo sull’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP). Pubblicato il ricorso in G.U. n. 6 del 5.2.2020

La legge regionale n. 34 del 31 ottobre 2019 ha modificato diverse disposizioni della legge del 1996, tra cui l’art. 5 (Contenuti e presentazione delle domande) attraverso l’aggiunta dei commi 4.1 e 4.2.

Tali nuove norme, che riguardano l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, “violano i principi di ragionevolezza, di uguaglianza e non discriminazione di cui all’ articolo 3 della Costituzione” si legge nel comunicato del Governo” oltre a risultare invasive della competenza esclusiva statale in materia di “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali” e di “ordine pubblico e sicurezza” di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere g) e h), della Costituzione“.

In particolare il Governo ha impugnato “l’articolo 2 dal momento che si prevede che, per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i cittadini non comunitari devono produrre documentazione ulteriore rispetto a quella richiesta ai cittadini italiani e comunitari. La discriminazione fondata sulla nazionalità viola altresì l’articolo18 del Trattato di funzionamento dell’unione europea e l’articolo. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, così come evidenziato dalla Corte Costituzionale laddove ha censurato la discriminazione dello straniero con riferimento alle prestazioni sociali (cfr. sent. 187/2010)”.

Il comma 4.1, infatti, stabilisce che “Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera d) del primo comma dell’art. 2, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea […] devono, altresì, presentare […] la documentazione che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di origine o di provenienza. La disposizione […] non si applica […] qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l’impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza”.

Il comma 4.2, infine, recita “Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera f) del primo comma dell’art. 2, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea […] devono, altresì, presentare […] la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione […] non si applica […] qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l’impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza”.


Fonte: Integrazione Migranti


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