L’indennita’ di maternita’ di base spetta anche agli stranieri non lungosoggiornanti

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La direttiva 2011/98 si applica direttamente nell’ordinamento italiano.Lo ha stabilito il Tribunale di Alessandria in una delle prime decisioni successive alla scadenza del termine per il recepimento della direttiva

“La direttiva 2011/98 prevede che tutti gli stranieri, regolarmente soggiornanti titolari di permesso di soggiorno che permette loro di lavorare, beneficino dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello stato membro in cui soggiornano per quanto concerne, tra gli altri i settori della sicurezza sociale come definiti dalla regolamento CE 883/04. Tali settori compresi i trattamenti di famiglia e l’assegno della presente causa rientra tra questi trattamenti. La norma è chiara e incondizionata e la sua applicazione prescinde dalla attuazione all’interno dello Stato”.

E’ questa l’importante conclusione a cui  è giunto il giudice del Tribunale di Alessandria, Sezione Lavoro, pur forse sovrapponendo le nozione di discriminazione diretta e indiretta, nonché la discriminazione per nazionalità e quella per origine etnica.

Ne segue che il diniego della prestazione richiesta (indennità di maternità di base di cui all’art. 74 D.lgs. 151/01), benché adottato in applicazione di una norma interna apparentemente vigente-ma in realtà da disapplicare- costituisce discriminazione in quanto contrasta con il principio paritario fissato dall’ordinamento comunitario.

Da segnalare anche – utile in eventuali casi analoghi – la sorte di un’altra cittadina straniera: essa aveva mutato il Comune di residenza, successivamente alla domanda, non ottenendo così nessun provvedimento né positivo, né negativo, né dal Comune di provenienza, né da quello di destinazione. tale comportamento della Pubblica Amministrazione appare in contrasto con l’art. 18 DM 452/00 che prevede, infatti, che, in caso di mutamento di residenza, s’impone il trasferimento “del procedimento”.In tale situazione ( assenza di qualsiasi provvedimento, né da parte del vecchio Comune perché non più competente, né da parte del nuovo al quale la pratica non era mai stata trasmessa) il Giudice ha ritenuto non sussistente la discriminazione, non tenendo conto né dell’inadempimento del Comune al predetto obbligo di trasferire il procedimento, né dell’intervenuto decorso sia del termine di 120 giorni dalla domanda ai sensi dell’art. 7 L. 533/73 (termine che riguarda il rapporto tra il privato e l’INPS ma che è stato ritenuto applicabile analogicamente anche al rapporto con il Comune per la fase amministrativa di competenza di questo) sia del termine generale di 90 giorni di cui all’art. 2 L. 241/90.

A questo punto, essendo stato comunque il diritto sostanziale riconosciuto, la domanda giudiziale – nel caso di due Comuni che persistano nella loro inerzia – potrà essere riproposta con il rito ordinario, con inutile raddoppio dell’attività: l’incertezza legislativa (e quella della Pubblica Amministrazione) continua a generare inutili complicazioni nell’accesso alle prestazioni.

Tribunale di Alessandria, sezione lavoro, ordinanza del 9 dicembre 2014

A cura del servizio antidiscriminazioni dell’ASGI, progetto con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.

Per approfondimenti:

Campagna d’informazione ASGI: tutti i lavoratori stranieri hanno diritto alle prestazioni sociali

 Foto: Bridget Coila Flickr

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