La Corte d’Appello di Milano ribadisce un principio già consolidato dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di Brescia per quanto riguarda il diritto all’esenzione del pagamento del ticket sanitario: NON sussiste alcuna distinzione tra disoccupati e inoccupati.
Con sentenza del 22 ottobre 2018, la Corte d’Appello ha riformato la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso ritenendo che la norma di riferimento (art. 8 co. 16 L. 537/98) escludesse i soggetti inoccupati.
Il Giudice di secondo grado si è invece posto in sintonia con le pronunce del Tribunale di Roma e di Brescia aderendo alla tesi secondo cui non è fatta alcuna distinzione tra chi abbia già avuto un lavoro e lo abbia perso e chi non lo abbia mai avuto, come, ad esempio, i richiedenti asilo.
Si applica, secondo la Corte, l’art. 19 del d.Lgs. 150/2015, ai sensi del quale “Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’art. 13 la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro dell’impiego”.
E’ sufficiente dunque lo stato di non occupazione e la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Ma non solo. Va altresì ricordato che sempre l’art. 19 contiene una definizione di ampia portata che, per quanto concerne le prestazioni di carattere sociale, si intende riferita alla condizione di non occupazione.
E’ ormai pacifico che, secondo Giurisprudenza uniforme, la mera condizione di non occupato comprenda tutti i soggetti che non svolgono attività lavorativa al momento della domanda, siano essi cittadini italiani o stranieri, richiedenti asilo o meno.