Nuova pronuncia sul bonus bebè: il giudice del Lavoro di Como conferma che spetta anche alle cittadine con permesso per motivi famigliari

Si consolida la giurisprudenza di merito ‎ che conferma il diritto al “bonus bebé” per le cittadine extra UE residenti in Italia con titolo di soggiorno diverso dalla carta di soggiorno di lungo periodo.

Il 30 luglio, il giudice del Lavoro del Tribunale di Como ha dichiarato il carattere discriminatorio dell’esclusione di una cittadina senegalese con permesso di soggiorno per motivi famigliari dall’accesso all’assegno di natalità, previsto dalla legge di stabilità 2015 solo per gli italiani, i comunitari e gli stranieri con permesso di lungo periodo.

Il Tribunale precisa che tale limitazione contrasta con l’art 12 della Direttiva 2011/98,  non trasposto nel d.lgs. 40/14. Dal momento che la previsione dell’art 12 è “di portata chiara ed incondizionata, debba trovare direttamente applicazione nel nostro ordinamento con conseguente disapplicazione delle norme nazionali eventualmente contrastanti; tale obbligo di applicazione diretta non grava solo sull’autorità giudiziaria, ma anche su tutti gli organi della PA, dunque anche sull’Inps. Sotto il profilo soggettivo, poiché il permesso di soggiorno della ricorrente (prodotto in atti) le consente lo svolgimento di attività lavorativa in Italia, è certa l’applicabilità dell’articolo 12 della direttiva richiamata”.
Il Tribunale conclude che “sotto il profilo oggettivo la prestazione richiesta…ricade nel settore della sicurezza sociale oggetto del regolamento comunitario richiamato dalla direttiva, perché è diretta a compensare i carichi familiari, inmodo continuativo fino al compimento dei tre anni di età del bambino.”

L’ordinanza