Reddito di cittadinanza: chi non ha 10 anni di residenza non deve essere trattato da criminale

Tipologia del contenuto:Comunicati stampa//Notizie

In questi giorni stiamo ricevendo diverse segnalazioni di richieste di rimborso da parte dell’INPS rivolte a cittadini, in maggioranza stranieri, che hanno percepito il reddito di cittadinanza, pur risultando privi del requisito di residenza almeno decennale sul territorio italiano.

Allo stesso tempo, sulla stampa si leggono articoli che raccontano dei cosiddetti “furbetti del reddito” perché lo hanno percepito pur non avendone diritto, senza distinguere tra chi, pur essendo davvero povero, era carente di quel solo requisito e chi ha effettivamente truffato lo Stato, non avendo una condizione economica svantaggiata.

Riteniamo opportuno richiamare l’attenzione al fatto che siamo proprio alla vigilia della riduzione di tale requisito, che avevamo motivatamente criticato sin dalle prime proposte di legge, e che è poi stato giudicato negativamente sia dalla Commissione scientifica istituita per riformare la prestazione, sia – in varie dichiarazioni – dallo stesso Presidente dell’INPS.

La Commissione ha infatti segnalato che il requisito di 10 anni – che non è previsto in nessuna legislazione Europea per prestazioni simili – impedisce al beneficio di raggiungere quanti sono realmente in stato di povertà e impedisce l’accesso alla prestazione soprattutto agli stranieri che in effetti risultano beneficiari della prestazione in una percentuale molto inferiore a quella degli stranieri in condizione di povertà.  Inoltre, il Servizio Studi del Senato della Repubblica già nel 2019 aveva segnalato dubbi – che condividiamo pienamente – sulla costituzionalità del requisito della durata della residenza; dubbi che appaiono oggi ancora più fondati dopo che la Corte Costituzionale, in tutte le sentenze in materia del 2020 e 2021, ha ricordato che la durata della pregressa residenza non può mai essere il metro cui commisurare le politiche sociali.

Infine occorre considerare che –  proprio in considerazione del fatto che la prestazione consiste non solo alla erogazione di una somma,  ma nella partecipazione attiva del beneficiario all’uscita dalla povertà  mediante l’accesso al lavoro –  non risponde ad alcun interesse pubblico l’esclusione dalla prestazione proprio delle persone più bisognose, che resteranno inevitabilmente a carico della collettività finendo per ricevere aiuti  “a fondo perduto” privi di quel carattere di sostegno al lavoro che è proprio del reddito di cittadinanza.

Per questo ci appare doveroso oggi richiamare l’attenzione sulla necessità di distinguere, tra le 122.000 revoche disposte dall’INPS sino ad ora, chi ha illecitamente percepito tali somme non avendone alcun bisogno e  le persone in condizioni di povertà assoluta, spesso nullatenenti, vulnerabili, in alcuni casi con componenti del nucleo familiare affetti da patologie o addirittura persone senza fissa dimora,  che hanno la sola colpa di non essere residenti da 10 anni e che si vedono oggi richiedere in restituzione  somme che nel frattempo sono state spese per acquistare beni di prima necessità, pagare le bollette etc. 

A ciò si aggiunga che, nella maggior parte dei casi, i richiedenti RDC hanno fatto affidamento sui soggetti intermediari (CAF) che hanno inoltrato le domande senza verificare la effettiva sussistenza dei requisiti di legge.

Ricordiamo inoltre che è al vaglio di vari giudici la legittimità del requisito decennale ed è al vaglio della Commissione europea l’esposto che ASGI ha presentato sul punto.

In considerazione di quanto sopra chiediamo:

  • a chi opera nell’informazione di contribuire alla corretta conoscenza del fenomeno operando la distinzione di cui sopra ed evitando una campagna disinformativa che andrebbe a scapito di vere situazioni di vulnerabilità economica e sociale;
  • all’INPS di sospendere le richieste di rimborso in attesa della pronuncia dei giudici e dell’esito del citato esposto alla Commissione europea, vicende che ove accertassero l’illegittimità del requisito, farebbero venire meno l’obbligo di restituire le somme percepite
  • al legislatore di prevedere una sanatoria per quanti, indotti in errore da informazioni errate o la cui domanda è stata presentata tramite terzi che non hanno prima verificato la sussistenza del requisito della residenza decennale, anche tenendo in considerazione dell’attuale processo di riforma della normativa

Invitiamo i cittadini stranieri a contattarci per ulteriori informazioni sulla tutela dei loro diritti e per raccogliere le loro situazioni al fine di evidenziare in sede europea e parlamentare l’evidente necessità di riformare la misura del reddito di cittadinanza per raggiungere quanti versano in una situazione di povertà.


Per approfondire

Il 18 ottobre 2021 abbiamo inviato una lettera alla Commissione di Riforma del Reddito di cittadinanza .

Il 19 novembre 2020 ASGI, Avvocati per Niente, Naga e “L’Altro diritto” hanno depositato una denuncia alla Commissione Europea chiedendo che Bruxelles apra una procedura di infrazione contro l’Italia in relazione al requisito di 10 anni di residenza in Italia per l’accesso al reddito di cittadinanza.

Tutte le nostre azioni sul Reddito di cittadinanza

Tipologia del contenuto:Comunicati stampa//Notizie

2 commenti su “Reddito di cittadinanza: chi non ha 10 anni di residenza non deve essere trattato da criminale”

I commenti sono chiusi.