Pubblichiamo qui di seguito alcune delle risposte che i consolati di Paesi extra UE hanno fornito al Comune di Lodi circa la possibilità di rilasciare documentazione attestante il reddito e il patrimonio nei Paesi di origine.
Le risposte si riferiscono al fatto che in un secondo momento (ma prima che il Tribunale di Milano dichiarasse illegittima la richiesta di documenti) il Comune di Lodi aveva consentito che la documentazione provenisse non dall’Autorità competente del Paese di origine ma dal consolato in Italia del Paese stesso “alleggerendo” cosi la posizione dello straniero rispetto a quanto pretende di fare ora la nuova norma sul reddito di cittadinanza, che impone la documentazione del Paese di origine tradotta e asseverata dal consolato italiano di quel paese.
Come si vedrà, i pochi consolati che hanno risposto (Ecuador, Pakistan, Egitto, Turchia, Marocco) hanno dichiarato la indisponibilità ad attestare alcunchè e hanno rinviato alla competenza delle autorità del Paese di origine (senza peraltro indicarle e senza che vi sia certezza sulla esistenza di una autorità idonea a certificare quanto richiesto). Con la conseguenza che il richiedente il RDC (che già si trova in condizioni di povertà e comunque – stando alle previsioni attuali – è in Italia da almeno 10 anni) dovrà recarsi fisicamente nel suo Paese di origine per la richiesta dei documenti .
Pubblichiamo anche la risposta a un accesso agli atti dal quale risulta che altri 18 consolati hanno completamente ignorato persino la richiesta del Comune di sapere quali sarebbero le certificazioni rilasciabili (quello dell’Eritrea non ha neppure ritirato la raccomandata).
Ciò chiarisce subito a quale inferno burocratico andrà incontro lo straniero richiedente il RDC.
Risposta del Comune di Lodi alla richiesta di accesso agli atti