Si ha diritto alle prestazioni sociali anche durante il rinnovo del permesso di soggiorno

Con il messaggio n. 1589 del 22 aprile 2024 l’INPS ricorda ai propri uffici che i cittadini e le cittadine stranieri/e in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno hanno diritto a ricevere le “prestazioni economiche a sostegno del reddito, di varia natura” erogate dall’Istituto.

Le persone straniere che hanno diritto a ricevere gli assegni di disoccupazione, l’indennità di malattia, l’assegno di maternità, gli assegni familiari, l’assegno unico universale o l’assegno di inclusione, ecc. non perdono il diritto a queste prestazioni in fase di rinnovo del permesso di soggiorno.

L’INPS nel Messaggio n. 1589/2024 riporta quanto già contenuto nel Testo Unico Immigrazione del 1998 che all’art. 9 bis così recita: “In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno …omissis”.

Questo diritto era già stato ricordato dalla direttiva del Ministero degli Interni, 11050/M(8) del 5 agosto 2006: “l mancato rispetto del termine di venti giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi, qualora: […] – sia stata rilasciata dall’ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo. Gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione”.

Peraltro in materia di Assegno unico universale, l’INPS aveva già chiarito in un precedente messaggio che la ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere ritenuta valida ai fini della fruizione della misura poiché gli effetti dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.

Il messaggio n. 1589 conclude: “Pertanto, le strutture territoriali, nei casi in esame, a seguito dell’accertamento dei requisiti di legge prescritti per il riconoscimento del diritto in relazione alla prestazione richiesta, dovranno disporre il pagamento della relativa misura richiesta dall’assicurato in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno.”

La comunicazione che l’INPS ha inviato ai propri uffici dimostra gli ostacoli che si pongono di fronte alle persone straniere nel veder rispettati i loro diritti contenuti in una normativa in vigore da vent’anni.

Tuttavia il messaggio dell’INPS risulta comunque importante perché ad ASGI erano state segnalate diverse interruzioni illegittime nei pagamenti delle prestazioni da parte dell’Istituto durante la fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Quest’ultima comunicazione dovrebbe aver finalmente risolto la questione.

Sottolineiamo, peraltro, che la giurisprudenza è giunta alle medesime conclusioni basandosi sul contenuto degli artt. 2, comma 2 o e 5 comma 9 del TU immigrazione. In particolare, il Tribunale di Padova con una recentissima sentenza del 13 maggio 2024 ha appunto applicato la previsione di cui all’art. 2 co. 2 TUI, secondo cui “lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convezioni internazionali in vigore per l’Italia e il presente testo unico dispongano diversamente” nonché la direttiva del 5 agosto del 2006 del Ministero dell’Interno, secondo cui “gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione“, oltre che le precedenti indicazioni generali dello stesso INPS nel senso della conservazione dei diritti in caso di rinnovo del permesso di soggiorno.  (Messaggio INPS n. 27641 del 16.10.2006 in materia di diritti del lavoratore extracomunitario; Messaggio INPS n .11292/08 in materia di diritto all’indennità di disoccupazione e da ultimo il Messaggio n. 2951 del 25.7.22 in materia di Assegno Unico Universale).